<p>Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/10/2026 - Una sentenza straniera non riconosciuta e’ titolo sufficiente a fondare la presentazione di una domanda di winding up. La Corte Suprema del Regno Unito cambia il suo orientamento.

argomento: Novita' giurisprudenziali - Legge applicabile Inghilterra

Keywords: winding up

Luciano Panzani

Nel 2025 la decisione della English Court of Appeal nel caso Drelle aveva messo in dubbio la prassi sino a quel momento seguita dai practitioners di presentare statutory demands[1] e winding-up petitions fondate su sentenze straniere non riconosciute in Inghilterra. La Corte aveva adottato un approccio restrittivo, affermando che una sentenza straniera non registrata o non riconosciuta non produceva effetti diretti in Inghilterra e non costituiva un “credito”, ai sensi della section 267 dell’Insolvency Act 1986 inglese[2], sufficiente a fondare la presentazione di una winding-up petition.

Il 27 luglio 2026, riformando la decisione della Court of Appeal, la Supreme Court in Drelle v Servis-Terminal [2026] UKSC 29 ha stabilito che le sentenze straniere non riconosciute e non registrabili aventi a oggetto una somma di denaro determinata danno luogo a un “credito” ai sensi della citata section 267 e, pertanto, possono fondare una statutory demand e la successiva domanda di winding-up.

La vicenda in Drelle seguiva al dissesto di una banca russa, Russian Credit Bank, che aveva portato al fallimento di Servis-Terminal LLC (ST). Il curatore fallimentare di ST aveva promosso un giudizio davanti ai tribunali russi e aveva ottenuto una sentenza contro l’ex direttore generale della società, il sig. Valeriy Drelle (trasferitosi a Londra), per una somma pari a circa 2 miliardi di rubli.

Senza chiederne il riconoscimento in Inghilterra, ST aveva notificato una statutory demand e successivamente aveva presentato istanza di winding up del sig. Drelle sulla base di tale sentenza. Tuttavia la sentenza non era stata preventivamente riconosciuta da una corte inglese tramite la common law, né registrata sotto i regimi statutari vigenti. Di conseguenza il sig. Drelle aveva chiesto l’annullamento della statutory demand e si era opposto all’emissione del winding up order.

La High Court in primo grado aveva ritenuto che la contestazione del credito azionato nella petition non fosse genuina e sostanziale ed aveva emesso il winding up order nei confronti del sig. Drelle. La Court of Appeal aveva accolto l’appello affermando il principio che una sentenza straniera non riconosciuta non produce effetti giuridici in Inghilterra e Galles.

La Supreme Court ha stabilito che una sentenza emessa da un tribunale straniero competente, che sia finale e conclusiva, genera un'obbligazione immediata di common law a pagare la somma stabilita. L’effetto giuridico di una sentenza straniera non riconosciuta relativa a un debito o a una somma di denaro determinata consiste nel far sorgere un’obbligazione di pagare la somma per la quale la sentenza è stata pronunciata, in applicazione del cosiddetto “obligation principle”. Tale principio comporta che una sentenza straniera relativa a un debito o a una somma di denaro determinata crea, in capo al debitore giudiziale straniero, un’obbligazione immediata di common law di pagare tale somma. Ciò consente al creditore in forza della sentenza straniera (nel caso di specie ST) di promuovere in Inghilterra un’azione fondata sulla sentenza e non dipende dal fatto che la sentenza straniera sia riconosciuta nel Regno Unito. La Corte ha ricostruito tale principio a partire dalla giurisprudenza del XIX secolo, passando per il Greer Report del 1932 (che condusse all’emanazione dell’Act del 1933), fino alla giurisprudenza moderna, citando Adams v Cape Industries [1990], Owens Bank v Bracco [1992] e Rubin v Eurofinance [2012].

La Corte ha chiarito che l’obbligo di pagamento nasce nel momento in cui viene pronunciata una sentenza definitiva e conclusiva e non dipende dal riconoscimento da parte dei giudici inglesi. La Court of Appeal aveva attribuito rilievo al principio secondo cui le sentenze straniere non hanno “efficacia diretta” in Inghilterra, nel senso che il creditore non può, ad esempio, ottenere un charging order o altro mezzo di esecuzione senza il previo riconoscimento della sentenza straniera. La Supreme Court non ha smentito tale affermazione, ma ha ritenuto che le sentenze straniere possano, tuttavia, avere una “efficacia indiretta”, limitata peraltro, pare di comprendere, alla possibilità di presentare la richiesta di un winding up order.

Ne deriva che la Corte Suprema non ha condiviso le conclusioni della Court of Appeal secondo cui le sentenze straniere non riconosciute potrebbero essere utilizzate soltanto come “scudo” e non come “spada”, vale a dire che trattandosi di decisioni prive di formale riconoscimento esse potessero essere invocate soltanto a fini difensivi, sollevando l’eccezione di giudicato (Issue Estoppel) o comunque impedire, tramite l’eccezione di giudicato, che la controparte potesse avviare un secondo processo nel Regno Unito. La Corte Suprema ha anche respinto la tesi che l’avvio di procedure concorsuali sulla base di sentenze non riconosciute costituisse inammissibile esercizio di potere sovrano straniero. La Corte ha respinto l’analogia con la “revenue rule”, in base alla quale i giudici di un Paese non danno esecuzione alle leggi penali e fiscali di un altro Paese, regola che impedisce la presentazione di una bankruptcy petition in relazione a passività fiscali straniere.

La Corte ha ritenuto che l’obbligazione di pagare una somma di denaro in forza di una sentenza straniera non registrabile e non riconosciuta costituisca un “credito” ai sensi della section 267 dell’Insolvency Act 1986. Ha chiarito che un “credito” è “un’obbligazione giuridica gravante su una persona di pagare una somma di denaro a un’altra persona” e può derivare da un contratto, un deed, un covenant, una sentenza, un’ordinanza o qualsiasi altro fatto idoneo a far sorgere un’ obbligazione giuridicamente rilevante. Tuttavia, secondo la Corte, : se una sentenza straniera è suscettibile di “registrazione” attraverso una procedura legislativa di registrazione delle sentenze provenienti da determinati Paesi, ad esempio ai sensi dell’English Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, tale sentenza non può fondare una statutory demand o una procedura concorsuale finché non sia stata registrata.

Il risultato è che i creditori internazionali non devono affrontare i lunghi e costosi passaggi di una causa di riconoscimento preventivo prima di poter avviare le tutele fallimentari e di preservazione degli asset nel Regno Unito. Il riconoscimento della sentenza straniera può infatti essere lungo, costoso e in taluni casi e per taluni Paesi sostanzialmente impossibile, come appunto era nel caso esaminato dalla Corte Suprema. Il riconoscimento legato ad uno statutory regime presuppone che la sentenza sia stata emanata in un Paese con il quale esiste un regime di riconoscimento, con la conseguenza che ciò non può avvenire ad esempio nel caso di Stati Uniti, degli Emirati Arabi Uniti, della Russia e della Cina.

Poiché la sentenza è stata pronunciata dalla Supreme Court inglese, che è corte di ultima istanza per tutto il Regno Unito, è ragionevole ritenere che essa potrà influenzare la giurisprudenza in altri sistemi di common law, e in modo particolare nelle Isole Vergini e nelle Isole Cayman. Alcuni commentatori hanno evidenziato che precedenti decisioni delle Cayman Islands, tra cui In Re Lhasa Investments Ltd (1996 CILR N-3) e Re Guoan International Ltd [2021] CIGC (FSD) 153, avevano già stabilito che un ricorrente aveva diritto a un winding-up order fondato su una sentenza straniera non riconosciuta.

Nelle Isole Vergini (BVI) la giurisprudenza era stata invece influenzata dalla decisione della Corte d’appello inglese. La recente sentenza JJW Hotels & Resorts Holding Inc v Rhodes & Another BVIHC (COM) 2025/0296, aveva in parte seguito la Corte d’appello distinguendo il caso in cui il credito portato dalla sentenza straniera non riconosciuta avesse già la sua fonte di carattere contrattuale dal caso dalla diversa ipotesi che esso invece si fondasse soltanto sulla sentenza straniera non riconosciuta. Questa distinzione era stata adottata dal Privy Council in Traders Inc v Evrostroy Grupp LLC [2016] UKPC 15. La High Court delle BVI aveva ritenuto che i principi affermati in questa sentenza e nel caso Drelle dalla Corte di appello non fossero incompatibili, distinguendo due situazioni: una relativa a una sentenza straniera fondata su un “debito preesistente” (ad esempio un debito contrattuale), che non richiedeva il previo riconoscimento nelle BVI prima che la statutory demand potesse fondarsi su di essa, e l’altra in cui era la sentenza stessa a creare il debito, situazione che, secondo la High Court delle BVI, richiedeva il previo riconoscimento prima che la statutory demand potesse fondarsi sulla sentenza non riconosciuta.

I giudici delle BVI potrebbero ora seguire la Corte Suprema. Occorrerà vedere, tuttavia, se essi riterranno anche di dover distinguere tra sentenze registrabili e non registrabili in base alla legislazione delle stesse Isole Vergini, posto che, come nel Regno Unito, anche qui il Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1922 disciplina la registrazione delle sentenze straniere provenienti da determinati Paesi.

 

[1] Nel Regno Unito, una statutory demand (intimazione legale di pagamento) è una richiesta formale scritta di pagamento che un creditore invia a un debitore concedendogli esattamente 21 giorni di tempo per saldare il debito o trovare un accordo. Si tratta di uno strumento di recupero crediti disciplinato dall'Insolvency Act 1986. Il suo scopo principale è dimostrare legalmente che il debitore è insolvente. Se il debito non viene pagato entro tre settimane, il mancato pagamento costituisce una prova formale di insolvenza, consentendo al creditore di avviare le procedure fallimentari senza dover prima ottenere una sentenza dal tribunale.

[2] La Sezione 267 dell'Insolvency Act 1986 fissa i presupposti necessari affinché un creditore possa avviare un'istanza di fallimento nei confronti di un privato, inclusa la soglia di debito e la natura del debito stesso. La normativa richiede che il credito sia liquido, non garantito e di ammontare non inferiore all’importo minimo, attualmente stabilito in euro 5.000. Inoltre il debitore non deve essere in grado in grado di pagare o non deve avere una ragionevole probabilità di essere in grado di pagare.