argomento: Novita' giurisprudenziali - Legge applicabile Inghilterra
Keywords: UNCITRAL Model Law - crediti fiscali - public policy
Edoardo Nicotra Menéndez
La presente breve nota esamina la decisione resa il 7 maggio 2026 dalla High Court nel caso Shahzad v Bramhelft (Re Khurram Shahzad) [2026] EWHC 1039 (Ch). La Corte era chiamata a stabilire se il riconoscimento in Inghilterra di un fallimento danese, nel quale figurava anche un credito dell’amministrazione fiscale, comportasse l’esecuzione indiretta di una pretesa tributaria straniera, in contrasto con la cosiddetta revenue rule.
Il trattamento dei crediti fiscali nelle insolvenze transfrontaliere costituisce da tempo uno dei punti più delicati del diritto internazionale dell’insolvenza. La procedura concorsuale tende alla gestione unitaria del patrimonio del debitore e alla distribuzione ordinata dell’attivo tra tutti i creditori. Il credito fiscale, tuttavia, presenta una caratteristica peculiare. Di fatto, nasce dall’esercizio della potestà impositiva dello Stato e non da un ordinario rapporto patrimoniale. Da qui la tensione tra l’esigenza di cooperazione concorsuale, che spinge verso il riconoscimento e il coordinamento delle procedure, e il principio secondo cui i giudici di uno Stato non danno esecuzione alle leggi fiscali di un altro Stato. La difficoltà sta allora nello stabilire quando l’ammissione o il riconoscimento degli effetti di una procedura straniera restino nell’ambito della cooperazione concorsuale e quando, al contrario, si traducono nell’esecuzione indiretta di una pretesa fiscale straniera[1].
Nel diritto inglese questo principio è tradizionalmente indicato come revenue rule. Come ricostruisce Harriet Brown, la regola è storicamente comunemente associata a Government of India v Taylor, ma è più antica di tale decisione ed è spesso collegata al dictum di Lord Mansfield in Holman v Johnson, dove si afferma che i giudici di uno Stato non prendono in considerazione le leggi fiscali di un altro Stato[2]. La ricostruzione della regola si è tuttavia consolidata soprattutto con Government of India v Taylor, nel quale la House of Lords ha escluso che il credito fiscale dell’India potesse essere ammesso nella liquidazione di una società inglese[3]. In quella decisione, Viscount Simonds qualificò come principio elementare il divieto per uno Stato straniero di agire dinanzi ai giudici inglesi per il recupero delle proprie imposte. Lord Keith of Avonholm ne individuò poi la ratio nella sovranità, osservando che l’esecuzione di un credito tributario costituisce un’estensione del potere sovrano che ha imposto il tributo e che, salvo trattato o convenzione, tale potere non può essere esercitato nel territorio di un altro Stato[4]. La revenue rule, tuttavia, non esclude ogni rilevanza del diritto tributario straniero, ma impedisce che la relativa pretesa sia fatta valere, direttamente o indirettamente, davanti al giudice inglese[5].
I limiti della regola emergono soprattutto nell’insolvenza transfrontaliera. Quando l’autorità fiscale non è l’unico creditore, ma partecipa a una procedura collettiva insieme agli altri creditori, il riconoscimento della procedura non coincide necessariamente con l’esecuzione del credito tributario. La dottrina ha da tempo segnalato che un’applicazione rigida della revenue rule può frammentare l’amministrazione dell’attivo[6], proteggere il debitore[7], ed ostacolare la cooperazione giudiziaria prevista dalla Model Law[8].
La questione assume oggi particolare rilievo perché le autorità fiscali sono spesso creditori decisivi nelle crisi d’impresa. La letteratura comparata sulle ristrutturazioni europee ha osservato che il rapporto con le amministrazioni fiscali è divenuto sempre più importante, tanto per l’ammontare dei debiti tributari accumulati dalle imprese in crisi quanto per il ruolo che tali autorità possono assumere nella riuscita o nel fallimento dei tentativi di ristrutturazione[9]. Anche per tale ragione, il diritto dell’insolvenza transfrontaliera tende a non escludere automaticamente i crediti fiscali stranieri, ma a disciplinarne l’accesso alla procedura. Nel quadro dell’Unione europea, il regolamento 2015/848 consente espressamente ai creditori stranieri, comprese le autorità fiscali e gli organismi previdenziali degli Stati membri, di insinuare i propri crediti nelle procedure di insolvenza[10].
Una disciplina analoga, sia pure formulata in termini diversi, si rinviene nelle Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (“CBIR”), che hanno dato attuazione in Gran Bretagna alla UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency[11]. L’art. 13(3) stabilisce che un credito non può essere contestato per il solo fatto di essere vantato da un’autorità fiscale straniera, ferma restando la possibilità di escluderlo quando abbia natura sanzionatoria o ricorrano altri motivi previsti dal diritto concorsuale britannico. In sostanza, l’art. 13 rovescia la regola di common law affermata in Government of India v Taylor, secondo cui i debiti fiscali stranieri non costituiscono crediti ammissibili nelle procedure di insolvenza[12].
Su queste premesse si innesta la decisione resa il 7 maggio 2026 dalla High Court, Insolvency and Companies List, nel caso Shahzad v Bramhelft (Re Khurram Shahzad) [2026] EWHC 1039 (Ch), giudice ICC Agnello KC[13].
Mr Shahzad era stato dichiarato fallito dal Danish Commercial and Maritime Court il 16 dicembre 2022. Il curatore danese, Lars Skanvig Bramhelft, era stato nominato dal giudice danese e aveva poi chiesto in Inghilterra il riconoscimento del fallimento come foreign main proceeding ai sensi delle CBIR[14]. Il riconoscimento era stato concesso dapprima in via provvisoria il 13 gennaio 2025 e poi confermato con ordine del 31 gennaio 2025. Il debitore, non comparso all’udienza del 31 gennaio, aveva ottenuto la possibilità di chiedere la revoca dell’ordine entro ventotto giorni, ma soltanto su questioni di diritto e non su questioni di fatto[15].
L’istanza di revoca è stata proposta il 28 febbraio 2025. Il debitore chiedeva di far cadere il riconoscimento sul terreno dell’ordine pubblico, sostenendo che l’ordine avrebbe comportato l’esecuzione in Inghilterra di debiti fiscali danesi[16]. In apertura dell’udienza, il debitore ha cercato anche di modificare l’istanza per contestare, in via alternativa, il relief concesso ai sensi dell’art. 21 CBIR[17]. La Corte ha negato l’autorizzazione alla modifica. La decisione riguarda quindi soltanto la domanda di revoca dell’ordine di riconoscimento per ragioni di ordine pubblico[18].
La Corte ha ricostruito anzitutto il quadro normativo. Le CBIR incorporano nel diritto inglese e scozzese la Model Law UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera[19]. L’art. 17 impone il riconoscimento della procedura straniera quando ricorrono i presupposti previsti: procedimento collettivo, fondato su una legge relativa all’insolvenza, sottoposto al controllo o alla supervisione di un’autorità giudiziaria straniera e finalizzato alla liquidazione o alla riorganizzazione del debitore[20]. Il riconoscimento incontra il limite dell’art. 6, che consente al giudice di rifiutare l’atto richiesto solo quando sarebbe manifestamente contrario alla public policy della Gran Bretagna[21].
La Corte ha osservato che l’eccezione di ordine pubblico deve essere interpretata alla luce dell’intero sistema delle CBIR. Non poteva essere invocata, anzitutto, la immovables rule. In Kireeva v Bedzhamov la Supreme Court ha chiarito che, mentre la regola continua a operare nel diritto comune, essa non si applica alle procedure riconosciute ai sensi delle CBIR. La difesa del debitore ha pertanto riconosciuto che tale argomento non era più sostenibile[22]. Lo stesso vale per i crediti fiscali. L’art. 13(3) impedisce di contestare un credito per il solo fatto che sia vantato da un’autorità fiscale o previdenziale straniera. La natura tributaria del credito non è quindi, da sola, sufficiente a fondare l’eccezione di ordine pubblico[23].
Il debitore non contestava che il fallimento danese costituisse una procedura collettiva ai sensi delle CBIR. Sosteneva tuttavia che, nella sostanza, esso fosse stato promosso e condotto nell’interesse dell’autorità fiscale danese[24]. A fondamento dell’eccezione richiamava il fatto che il fallimento era stato richiesto dal fisco, che la nomina del curatore era stata da questo raccomandata e che lo stesso trustee operava anche in altre procedure riguardanti società collegate, a loro volta creditrici del debitore. Secondo Mr Shahzad, anche tali crediti traevano origine dai medesimi accertamenti tributari. Ne deduceva che il principale beneficiario economico della procedura fosse, in realtà, l’amministrazione fiscale danese[25].
A sostegno della propria tesi, il debitore richiamava Peter Buchanan Ltd v McVey e QRS 1 ApS v Frandsen. Nel primo caso, la società era stata posta in liquidazione in Scozia su istanza dell’amministrazione fiscale. Il liquidatore aveva quindi agito in Irlanda per recuperare somme sottratte alla società. Il giudice ritenne tuttavia che, considerata la sostanza dell’operazione, l’azione fosse diretta esclusivamente a soddisfare il credito fiscale scozzese e costituisse pertanto un tentativo di esecuzione indiretta di una pretesa tributaria straniera[26].
Una situazione analoga ricorreva in QRS 1. Le società danesi in liquidazione avevano promosso in Inghilterra un’azione contro il precedente proprietario per lo spossessamento del loro patrimonio. Poiché il fisco danese era l’unico creditore, aveva designato il liquidatore e finanziava il giudizio, la Court of Appeal concluse che l’unico scopo e l’unico risultato dell’azione sarebbero stati il recupero delle imposte danesi. La Corte sottolineò, peraltro, il carattere circoscritto della regola in materia di esecuzione indiretta[27].
La High Court ha respinto questa impostazione. Il punto decisivo è che il caso non presentava i tratti essenziali di Buchanan e QRS1. Non vi era prova che l’autorità fiscale danese fosse l’unica creditrice. Anzi, il credito fiscale danese rappresentava meno del 10% del passivo complessivo: DKK 3.180.004,30 su un totale di DKK 32.491.487,72, pari a circa 3,8 milioni di sterline[28]. Vi erano numerosi altri creditori non collegati all’autorità fiscale. Anche rispetto alle procedure delle società collegate, la prova del curatore indicava che l’autorità fiscale danese non era creditore di maggioranza in due delle tre procedure rilevanti[29].
La Corte ha attribuito rilievo anche al ruolo del curatore. La nomina era stata raccomandata dall’autorità fiscale, ma decisa dal giudice danese. Una volta nominato, il curatore doveva rispondere al giudice danese e agire nell’interesse di tutti i creditori. Le distribuzioni, secondo il diritto fallimentare danese, avvenivano secondo il principio del pari passu[30]. Il fatto che l’autorità fiscale finanziasse la procedura era stato già rappresentato alla Corte al momento del riconoscimento provvisorio e non dimostrava che il curatore agisse sotto la direzione di tale autorità[31].
Il debitore aveva prodotto una lettera del proprio legale danese, nella quale si contestavano l’indipendenza del curatore e il ruolo dell’autorità fiscale. La Corte ha osservato che la lettera non era accompagnata da una dichiarazione testimoniale munita di statement of truth e che le affermazioni contenutevi non avevano trovato riscontro. Il curatore aveva invece confermato l’esattezza dell’elenco dei creditori e di agire, secondo la legge danese, nell’interesse della procedura e non su istruzione di un singolo creditore[32].
La ratio decidendi è netta. Il fallimento danese era una procedura collettiva ai sensi delle CBIR. Non vi era contestazione sul fatto che fosse soggetto al controllo del giudice danese e finalizzato alla liquidazione secondo la legge fallimentare danese. Non vi era prova che l’autorità fiscale danese fosse l’unica creditrice, né che il curatore agisse sotto la sua direzione. La Corte ha quindi escluso che il riconoscimento potesse essere qualificato come esecuzione diretta o indiretta di leggi fiscali straniere[33].
La decisione offre tre indicazioni di interesse pratico.
In primo luogo, il carattere collettivo della procedura è decisivo. Un fallimento straniero con una pluralità di creditori, un curatore soggetto al controllo del giudice straniero e distribuzioni pari passu non diviene uno strumento di riscossione fiscale solo perché l’autorità fiscale ha presentato l’istanza di fallimento, ha suggerito il nominativo del curatore o contribuisce al finanziamento della procedura. La revenue rule opera quando la sostanza dell’operazione è l’esecuzione di un credito fiscale straniero. Non opera quando il credito fiscale partecipa, insieme agli altri crediti, ad una procedura concorsuale effettivamente collettiva.
In secondo luogo, la nozione di “creditore dominante” va maneggiata con cautela. La Corte osserva che essere un creditore particolarmente attivo, o anche economicamente rilevante, non significa poter recuperare più degli altri creditori in una procedura concorsuale. La distribuzione resta regolata dalla legge fallimentare applicabile. Nel caso danese, il riparto doveva avvenire a favore di tutti i creditori e non esclusivamente a favore dell’autorità fiscale. La nozione di “dominant creditor”, se non accompagnata dalla prova di un potere di direzione sull’organo della procedura o di un beneficio preferenziale, non ha reale significato giuridico[34].
In terzo luogo, la prova è essenziale. Chi intende opporsi al riconoscimento di una procedura straniera non può limitarsi ad affermare che il curatore sia guidato dall’autorità fiscale o che la lista dei creditori rifletta pretese fiscali mascherate. Occorre produrre prova ammissibile, conforme agli standard processuali inglesi. Lettere di avvocati stranieri non accompagnate da adeguata dichiarazione testimoniale non sono sufficienti a scardinare la prova offerta dal curatore[35].
La decisione non mette in discussione la revenue rule, ma ne precisa l’ambito di applicazione. Resta fermo che un’autorità fiscale straniera non può ottenere in Inghilterra, neppure in via indiretta, l’esecuzione delle proprie pretese tributarie. La presenza di un credito fiscale, tuttavia, non basta a trasformare una procedura concorsuale straniera in uno strumento di riscossione. Occorre verificare come la procedura sia in concreto organizzata e condotta. Quando essa ha carattere collettivo, comprende creditori diversi dall’amministrazione finanziaria, è affidata a un curatore che non risulta agire su istruzione del fisco e prevede la distribuzione dell’attivo secondo le ordinarie regole concorsuali, il riconoscimento non equivale all’esecuzione di leggi fiscali straniere.
[1] Sul problema generale, v. Paul J. Omar, “The Revenue Rule and Cooperation under the Model Law: An Australian Perspective”, International Corporate Rescue, vol. 11, n. 1, 2014, p. 2, ove l’autore ricostruisce la tradizionale riluttanza degli ordinamenti di common law a prestare cooperazione all’esecuzione di pretese fiscali straniere nel contesto dell’insolvenza transfrontaliera; https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/27169/1/PubSub4628_Omar.pdf. V. anche J.M. Weiss, “Tax Claims in Transnational Insolvencies: A ‘Revenue Rule’ Approach”, Virginia Tax Review, vol. 30, 2010, pp. 261 ss., spec. pp. 261-263 e 293-296, sul trattamento dei crediti fiscali stranieri come problema specifico del rapporto tra universalismo concorsuale, priorità e tradizionale divieto di enforcement delle pretese tributarie estere; https://www.iiiglobal.org/file.cfm/12/docs/2010_gold_weiss.pdf.
[2] H. Brown, “Government of India v Taylor: The End of the Line?”, Jersey & Guernsey Law Review, 2019, pp. 35-65, spec. §§ 1-2 e 15, ove si precisa che il principio è più antico di Government of India v Taylor ed è spesso ricondotto al riferimento di Lord Mansfield in Holman v Johnson; https://www.jerseylaw.je/publications/jglr/PDF%20Documents/JGLR1901_Brown.pdf. V. Holman v Johnson (1775) 1 Cowp 341, 343; 98 ER 1120, 1121, ove Lord Mansfield afferma che “no country ever takes notice of the revenue laws of another”; https://www.trans-lex.org/301700/_/holmann-v-johnson-%5B1775%5D-98-engl-rep-1120-/, spec. righe 41-42 del testo online.
[3] Government of India, Ministry of Finance (Revenue Division) v Taylor [1955] AC 491, https://www.uniset.ca/other/css/1955AC491.html. La House of Lords esclude l’ammissibilità del credito fiscale indiano nella liquidazione inglese; v. in particolare il sommario della decisione e l’impostazione della questione a p. 503 del report, riprodotti alle righe 22-27 del testo online.
[4] Government of India, Ministry of Finance (Revenue Division) v Taylor [1955] AC 491, 503 e 511. Testo disponibile al seguente link: https://www.uniset.ca/other/css/1955AC491.html. A p. 503 del report AC, riprodotta con il riferimento *501, Viscount Simonds individua le due questioni sottoposte alla House of Lords: se esista una regola che impedisce a uno Stato straniero di agire in Inghilterra per il recupero di imposte dovute secondo la propria legge, e se, in caso affermativo, il credito fiscale indiano possa nondimeno costituire una “liability” ai sensi della section 302 del Companies Act 1948. Subito dopo, Viscount Simonds afferma che sarebbe contrario a un principio elementare consentire a un Governo straniero di agire dinanzi ai giudici inglesi per il recupero delle proprie imposte. A p. 511 del report AC, riprodotta con il riferimento *511, Lord Keith of Avonholm spiega la ratio della regola osservando che l’esecuzione di un credito fiscale costituisce un’estensione del potere sovrano che ha imposto il tributo e che l’affermazione di tale autorità sovrana nel territorio di un altro Stato, salvo trattato o convenzione, è contraria ai principi di indipendenza tra Stati. La stessa impostazione è ripresa in Shahzad v Bramhelft (Re Khurram Shahzad) [2026] EWHC 1039 (Ch), § 19, dove la High Court richiama il passaggio di Lord Keith sulla sovranità fiscale; https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2026/1039.html
[5] V. H. Brown, “Government of India v Taylor: The End of the Line?”, Jersey & Guernsey Law Review, 2019, pp. 35-65, spec. §§ 8-10 e 15-24; https://www.jerseylaw.je/publications/jglr/PDF%20Documents/JGLR1901_Brown.pdf Brown chiarisce, da un lato, che il principio resta fondato sull’idea che la riscossione tributaria non sia una materia contrattuale, ma un atto di autorità e amministrazione dello Stato verso i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione; dall’altro, precisa che la formula di Lord Mansfield in Holman v Johnson — secondo cui nessun Paese prende in considerazione le leggi fiscali di un altro — non deve essere letta in modo assoluto. Secondo Brown, il diritto tributario straniero può assumere rilevanza quando non si tratti di eseguirlo, ma di considerarlo come parte della legge applicabile o come fatto giuridico. Nello stesso senso, in Government of India v Taylor, cit., p. 514 del report AC, riprodotta nel testo online con il riferimento *514, Lord Somervell of Harrow precisa che il dictum di Lord Mansfield in Holman v Johnson “may include the present issue but goes beyond it”, perché quel caso riguardava il diverso problema della validità di un contratto concluso all’estero e collegato alla violazione di leggi fiscali straniere, non l’azione di uno Stato per riscuotere le proprie imposte dinanzi ai giudici inglesi.
[6] P. St. J. Smart, “International Insolvency and the Enforcement of Foreign Revenue Laws”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 35, n. 3, 1986, pp. 704-710, spec. pp. 707-710; https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/international-insolvency-and-the-enforcement-of-foreign-revenue-laws/6DE9B21F72BBC748544FE85E3A83CAAC.
[7] Adrian Briggs, “The Revenue Rule in the Conflict of Laws: Time for a Makeover”, Singapore Journal of Legal Studies, 2001, pp. 280-299, spec. pp. 280-282 e 295-296. Testo disponibile al seguente link: https://law.nus.edu.sg/sjls/wp-content/uploads/sites/14/2024/07/1733-2001-sjls-dec-280.pdf.
[8] Omar, cit. supra, nota 1, pp. 17-18.
[9] Lorenzo Stanghellini, Riz Mokal, Christoph G. Paulus, Ignacio Tirado (eds.), Best Practices in European Restructuring. Contractualised Distress Resolution in the Shadow of the Law, Wolters Kluwer, 2018, pp. 160-161; https://www.codire.eu/wp-content/uploads/2018/11/Stanghellini-Mokal-Paulus-Tirado-Best-practices-in-European-restructuring.-Contractualised-distress-resolution-in-the-shadow-of-the-law-2018-1.pdf.
[10] Cfr. regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, considerando 63 e artt. 2, punto 12, e 53. Il regolamento comprende nella nozione di «creditore straniero» anche le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri e riconosce a ogni creditore straniero il diritto di insinuare il proprio credito nella procedura di insolvenza. L’ammissione, la verifica e il grado del credito restano tuttavia disciplinati dalla legge dello Stato di apertura, ai sensi dell’art. 7, par. 2, lett. g)-i). Il regolamento esclude pertanto che un credito tributario possa essere respinto per il solo fatto di provenire da un altro Stato membro, senza per questo attribuirgli un privilegio uniforme a livello europeo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0848.
[11] Cfr. UNCITRAL, Model Law on Cross-Border Insolvency (1997), art. 13, parr. 1 e 2, pp. 6-7. Il par. 1 stabilisce: “Subject to paragraph 2 of this article, foreign creditors have the same rights regarding the commencement of, and participation in, a proceeding […] as creditors in this State”. Il par. 2 fa salva la disciplina nazionale sul grado dei crediti, prevedendo tuttavia che i crediti stranieri non siano collocati al di sotto della categoria dei crediti chirografari ordinari, salvo che un credito nazionale equivalente riceva il medesimo trattamento deteriore. La nota al par. 2 contempla espressamente, come formulazione alternativa rimessa allo Stato attuatore, la possibilità di escludere dalla procedura i crediti fiscali e previdenziali stranieri. La Guide to Enactment and Interpretation, parr. 118-120, pp. 59-60, chiarisce che l’art. 13 afferma il principio di non discriminazione dei creditori stranieri, lasciando tuttavia agli Stati la scelta sul trattamento dei crediti fiscali e previdenziali esteri; https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-e.pdf.
[12] The Cross-Border Insolvency Regulations 2006, SI 2006/1030, Schedule 1, art. 13(3): “A claim may not be challenged solely on the grounds that it is a claim by a foreign tax or social security authority”. La disposizione precisa tuttavia che il credito può essere contestato qualora abbia, in tutto o in parte, natura sanzionatoria, oppure per qualsiasi altro motivo che ne consentirebbe il rigetto in una procedura disciplinata dal diritto concorsuale britannico. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1030/schedule/1/part/2/crossheading/article-13-access-of-foreign-creditors-to-a-proceeding-under-british-insolvency-law/paragraph/3/made. V. anche Bobby W. M. Lindsay, “The Revenue Law Rule and Cross-Border Insolvencies”, 2020, pp. 38-41, spec. pp. 39-40; https://eprints.gla.ac.uk/227215/1/227215.pdf.
[13] Shahzad v Bramhelft (Re Khurram Shahzad) [2026] EWHC 1039 (Ch), High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Insolvency and Companies List, decisione del 7 maggio 2026, ICC Judge Agnello KC; https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2026/1039.html.
[14] Re Shahzad, §§ 15-16.
[15] Re Shahzad, § 18.
[16] Re Shahzad, § 1.
[17] L’art. 21 CBIR attribuisce al giudice, una volta riconosciuta una procedura straniera principale o secondaria, il potere di concedere, su richiesta del rappresentante straniero, le misure necessarie a proteggere i beni del debitore o gli interessi dei creditori. Tra queste rientrano la sospensione delle azioni individuali e dell’esecuzione sui beni, il divieto di disporne, l’assunzione di prove e informazioni, nonché l’affidamento al rappresentante straniero dell’amministrazione o della realizzazione dei beni situati in Gran Bretagna. Si tratta di misure discrezionali, distinte dagli effetti automatici che conseguono, ai sensi dell’art. 20, al riconoscimento di una foreign main proceeding. Cfr. The Cross-Border Insolvency Regulations 2006, SI 2006/1030, Schedule 1, art. 21; https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1030/schedule/1/part/3/crossheading/article-21-relief-that-may-be-granted-upon-recognition-of-a-foreign-proceeding
[18] Re Shahzad §§ 1-2. Il provvedimento impugnato era l’ordine del 31 gennaio 2025, con il quale il fallimento danese era stato riconosciuto come foreign main proceeding. La Corte precisa che le ragioni del diniego dell’autorizzazione a modificare l’istanza erano state esposte in una separata breve decisione e che la sentenza in esame riguardava esclusivamente l’impugnazione dell’ordine di riconoscimento.
[19] Re Shahzad, §§ 5-6.
[20] Re Shahzad, §§ 7-11; CBIR, Schedule 1, artt. 2(i) e 17. L’art. 17 dispone il riconoscimento quando la procedura e il rappresentante stranieri corrispondono alle definizioni dell’art. 2 e la domanda soddisfa i requisiti formali previsti dagli artt. 15 e 17; https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1030/schedule/1/part/3/crossheading/article-17-decision-to-recognise-a-foreign-proceeding.
[21] Re Shahzad, § 12; CBIR, Schedule 1, art. 6: “Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of Great Britain or any part of it”; https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1030/schedule/1/part/1/crossheading/article-6-public-policy-exception.
[22] Kireeva v Bedzhamov [2024] UKSC 39, §§ 55-61, spec. §§ 60-61. La Supreme Court ha affermato che l’espressione «all or part of the debtor’s assets located in Great Britain», contenuta nell’art. 21 CBIR, comprende anche i diritti su beni immobili e che, per le procedure riconosciute ai sensi delle CBIR, la immovables rule non trova applicazione. In Shahzad v Bramhelft, cit., § 13, la difesa del debitore ha espressamente accettato che la questione fosse stata risolta in questi termini; https://supremecourt.uk/cases/judgments/uksc-2022-0037.
[23] Re Shahzad, § 14
[24] Re Shahzad, §§ 20-22.
[25] Re Shahzad, §§ 23-25.
[26] Peter Buchanan Ltd and Macharg v McVey [1954] IR 89; [1955] AC 516, spec. pp. 520 e 529. A p. 520 Kingsmill Moore J. osservò che il liquidatore, scelto dall’amministrazione fiscale, aveva operato con essa allo scopo di «chase the tax»; a p. 529 affermò che occorre esaminare la sostanza della domanda e respingere l’azione quando risulti realmente diretta alla riscossione di crediti tributari stranieri. Nel caso concreto, l’intero ricavato, detratti i costi della liquidazione e del giudizio, sarebbe stato destinato al soddisfacimento del credito fiscale; https://www.uniset.ca/other/taylor/1955AC516.html.
[27] QRS 1 ApS v Frandsen [1999] 1 WLR 2169, spec. pp. 2173 e 2176C-D. A p. 2173 Simon Brown LJ, con l’adesione di Auld e Thorpe LJJ, ritenne il caso indistinguibile da Buchanan, poiché «the whole object of the suit» e il suo unico risultato consistevano nella riscossione del credito del fisco danese riprendendo la revenue rule di Lord Keith in Government of India v. Taylor (p.2179). A p. 2176C-D la Corte precisò tuttavia la «relative narrowness» della regola, nella parte in cui riguarda questa forma di esecuzione indiretta; https://uniset.ca/other/cs6/19991WLR2169.html. Per una recente ricostruzione del precedente, v. anche Skatteforvaltningen v Solo Capital Partners LLP [2023] UKSC 40, §§ 30-31: https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2022_0066_judgment_7ca674af4c.pdf.
[28] Re Shahzad, § 17
[29] Re Shahzad, §§ 24 e 30.
[30] Re Shahzad, § 16.
[31] Re Shahzad, § 32.
[32] Re Shahzad, §§ 25 e 33.
[33] Re Shahzad, § 34.
[34] Ibid.
[35] Re Shahzad, §§ 33-35.