argomento: Convegni e Webinar - Unione Europea Lussemburgo (con tutti gli altri Stati membri dell'UE)
Keywords: CERIL - direttiva 2026/799
Francesca Burigo
Il convegno CERIL tenutosi a Parigi l’8 e 9 ottobre 2026 [1] si è svolto nel rispetto della Chatham House Rule, che consente di utilizzare liberamente le informazioni discusse, ma non di attribuire opinioni o affermazioni a specifici partecipanti [2]. Tale cornice ha favorito un confronto aperto e sostanziale sulla trasposizione della Direttiva (UE) 2026/799, evidenziando le tensioni tra armonizzazione minima, tradizioni giuridiche nazionali e obiettivi di efficienza del mercato interno.
La relazione introduttiva ha delineato con chiarezza la natura della Direttiva: un testo di armonizzazione minima, frutto di un compromesso politico che mira a ridurre gli ostacoli nel mercato interno e a facilitare le attività transfrontaliere [3]. L’obiettivo non è quello di uniformare integralmente i sistemi nazionali, bensì di renderli sufficientemente comparabili per consentire un funzionamento più fluido del mercato europeo dei capitali. In questo senso la stessa possibilità concessa agli Stati membri di adottare regimi alternativi tra loro rappresenta il segnale più evidente della logica sottesa alla Direttiva: un’armonizzazione che non impone modelli unici, ma che costruisce un quadro comune entro il quale possono coesistere soluzioni normative differenti, purché compatibili con gli obiettivi europei.
È stato osservato che alcuni istituti – in particolare pre-pack proceedings, i comitati dei creditori e i doveri degli amministratori – pongono sfide non tanto rispetto alla Direttiva, quanto rispetto alle architetture normative nazionali che dovranno accoglierla. La trasposizione, pertanto, non si configura come un mero esercizio tecnico, ma come un vero e proprio banco di prova della capacità degli ordinamenti interni di adattarsi a un modello europeo di governo dell’insolvenza, capace di coniugare esigenze di efficienza, trasparenza e tutela dei creditori.
La Sessione I, dedicata alle azioni revocatorie, ha proposto una ricostruzione sistematica dei tre pilastri della Direttiva: le preferenze, gli atti compiuti a titolo gratuito o con un corrispettivo manifestamente inadeguato e gli atti posti in essere con intenzione pregiudizievole [4]. La discussione ha messo in luce come tali categorie si articolino attorno a due grandi tipologie di comportamenti dannosi: da un lato, gli atti che privilegiano un creditore rispetto agli altri, alterando l’equilibrio della parità di trattamento; dall’altro, gli atti che compromettono l’integrità del patrimonio del debitore, riducendone il valore complessivo a detrimento della massa dei creditori.
A latere del dibattito era stato posto il quesito se la Direttiva avesse accolto la teoria indennitaria o quella antindennitaria. La distinzione non è nota soltanto in Italia, ma è stato espresso l’avviso che non fosse opportuno approfondirla durante la Conferenza, anche perché i già richiamati tre pilastri non sembrano muovere da un’impostazione unica sotto il profilo ora detto.
Ancora sui tre pilastri, che risentono chiaramente dell’influenza del diritto tedesco, è stato espresso l’avviso che occorre prescindere dalle soluzioni interpretative accolte dal diritto tedesco, perché i principi accolti dalla Direttiva vanno calati nel diritto unionale.
Il dibattito si è poi concentrato su una serie di questioni di rilievo sistemico che incidono direttamente sulla coerenza complessiva del regime delle azioni revocatorie. In primo luogo, è stata esaminata la determinazione del periodo sospetto, con particolare attenzione alle preferenze che si collocano al di fuori della finestra temporale dei tre mesi, tema che richiede un delicato bilanciamento tra esigenze di certezza e tutela della parità di trattamento. È stata inoltre discussa la definizione delle parti correlate, la cui individuazione è decisiva per l’operatività delle presunzioni di conoscenza previste dalla Direttiva [5]. Un ulteriore profilo ha riguardato il rapporto tra le azioni revocatorie e altri istituti che incidono sulla struttura del patrimonio del debitore, quali le garanzie su masse rotative, le forme di finanziamento assistite da vincoli mobiliari e la subordinazione dei finanziamenti soci.
Per quel che riguarda questi ultimi è stato sottolineato che la Corte di Giustizia, rispondendo ad una questione pregiudiziale interpretativa promossa dalla Corte Suprema tedesca (Bundesgerichtshof), ha ritenuto che la postergazione di questi finanziamenti sia materia estranea alla disciplina delle azioni revocatorie riguardando la diversa questione del classamento di un credito e della conseguente legittimità del suo soddisfacimento [6]. Ha peraltro avvertito che tale qualificazione era questione soggetta al diritto nazionale, nella specie tedesco, ed era quindi sottoposta alla valutazione del giudice nazionale. Per il diritto italiano il problema potrebbe porsi in termini differenti perché l’obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti erogati è regolato dall’art. 164 CCII e quindi da una norma che fa parte della disciplina delle azioni revocatorie [7].
Infine, è stata affrontata la questione metodologica relativa alla trasposizione: se sia preferibile partire dalla struttura concettuale delineata dalla Direttiva e adattarla ai sistemi nazionali, oppure muovere dal diritto interno e innestare su di esso le categorie europee. La discussione ha evidenziato come l’armonizzazione delle azioni revocatorie sia cruciale non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico, poiché la prevedibilità delle regole incide direttamente sulla disponibilità del credito e sulla fiducia degli operatori nel funzionamento del mercato europeo.
La Sessione II ha affrontato il tema dei comitati dei creditori, uno degli elementi più innovativi del Titolo VI della Direttiva [8]. La discussione ha richiamato i principi fondamentali che ne informano la disciplina: la necessità di procedere alla loro costituzione senza ritardi ingiustificati, l’esigenza di garantire una rappresentanza equa e plurale delle diverse categorie di creditori e la possibilità di includere, ove presenti, anche i lavoratori e i creditori transfrontalieri.
Il confronto ha messo in luce tre direttrici principali. In primo luogo, il principio di proporzionalità e la definizione delle soglie di applicazione: la Direttiva impone di evitare la costituzione del comitato quando essa risulti sproporzionata rispetto alla dimensione o alla complessità della procedura, ma affida agli Stati membri il compito di individuare criteri e limiti, con conseguenti differenziazioni soprattutto nelle procedure che coinvolgono micro imprese o modelli semplificati. In secondo luogo, è stata approfondita la questione della rappresentanza pluralistica: il comitato deve riflettere la varietà degli interessi coinvolti, includendo – quando presenti – lavoratori, creditori con posizioni transfrontaliere e, in alcuni ordinamenti, anche soggetti non creditori quali esperti o autorità pubbliche. La Direttiva consente inoltre, in circostanze eccezionali, la creazione di comitati distinti per categorie di creditori particolarmente rilevanti.
Infine, è stata analizzata la portata delle funzioni e dei poteri attribuiti al comitato: il diritto di essere ascoltato nelle decisioni rilevanti, il diritto di ricevere informazioni adeguate e tempestive e la possibilità, in taluni casi, di attribuire al comitato poteri di approvazione su decisioni di particolare importanza. Questi elementi delineano un modello di governance partecipativa che richiede un attento coordinamento con i poteri dell’organo della procedura e del tribunale, affinché la partecipazione dei creditori rafforzi l’efficienza e la trasparenza del procedimento senza comprometterne la tempestività.
La Sessione III ha esaminato la disciplina del pre-pack, soffermandosi sulle questioni che rendono questo istituto particolarmente delicato nella prospettiva della trasposizione [9]. È stato innanzitutto analizzato il ruolo del soggetto incaricato della fase preparatoria, la cui indipendenza e la cui capacità di garantire un processo competitivo effettivo costituiscono elementi essenziali per la credibilità dell’intera procedura. Ampio spazio è stato dedicato ai criteri di selezione dell’offerta ritenuta migliore, che devono assicurare trasparenza, comparabilità e tutela del valore dell’impresa. Un ulteriore profilo ha riguardato la disciplina delle vendite a soggetti legati al debitore, rispetto alle quali la Direttiva impone cautele particolarmente stringenti per evitare trasferimenti opportunistici. È stato inoltre discusso il trattamento dei contratti pendenti, tema che incide direttamente sulla continuità aziendale e sulla preservazione del valore. Nel complesso, la discussione ha confermato che la trasposizione del pre-pack richiederà interventi significativi negli ordinamenti che già prevedono forme di vendita anticipata, poiché l’impianto europeo introduce standard procedurali e garanzie che non sempre trovano corrispondenza nelle discipline nazionali vigenti.
Si può osservare, dal punto di vista dell’interprete italiano, che l’attuale dibattito sul pre-pack in Italia, nei convegni in cui si incomincia a discutere della trasposizione, sembra concentrarsi sull’opportunità di individuare una disciplina relativa alla fase preparatoria calata nello schema della composizione negoziata o addirittura inserita in tale procedimento, mentre si discute se la fase liquidatoria possa essere inserita nell’ambito della liquidazione giudiziale e, in caso affermativo, con quali ricadute in termini di esercizio dell’impresa e doveri del curatore. Il meccanico riferimento ad istituti esistenti non sembra cogliere le complessità del nuovo istituto e l’esigenza di preservarne le caratteristiche fondamentali.
La Sessione IV ha affrontato il tema dell’obbligo degli amministratori di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza, mettendo in evidenza la marcata eterogeneità che caratterizza gli ordinamenti degli Stati membri. La Direttiva introduce un obbligo di presentare la domanda di apertura della procedura entro tre mesi dal momento in cui l’insolvenza è conosciuta o avrebbe dovuto essere conosciuta, prevedendo tuttavia la possibilità di sospendere tale obbligo qualora siano adottate misure alternative idonee a preservare il valore dell’impresa o a evitare un aggravamento del dissesto [10].
La discussione ha mostrato come la trasposizione di questa disciplina sollevi una serie di questioni definitorie tutt’altro che marginali. In primo luogo, occorre chiarire che cosa debba intendersi per “insolvenza” ai fini dell’obbligo di richiesta di apertura della procedura, poiché le nozioni adottate nei diversi ordinamenti non coincidono e possono condurre a tempistiche sensibilmente diverse. In secondo luogo, è necessario definire con precisione chi debba essere considerato “direttore” ai fini dell’applicazione della norma, tema particolarmente delicato negli ordinamenti che prevedono strutture societarie complesse o organi amministrativi plurimi. Infine, resta aperto il problema del coordinamento tra l’obbligo di richiesta, la legge applicabile alla società (lex societatis) e il centro degli interessi principali (COMI), che incide sulla determinazione della giurisdizione competente e sulla disciplina sostanziale applicabile.
La Sessione V ha poi esaminato l’architettura dell’accesso alle informazioni, soffermandosi sulla distinzione tra accesso diretto e accesso mediato ai registri e, soprattutto, sulla necessità di garantire una reale parità di trattamento tra gli incaricati delle procedure nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri [11]. La discussione ha messo in evidenza alcune criticità di rilievo. In primo luogo, è emersa l’esigenza di assicurare che gli organi delle procedure straniere possano accedere alle informazioni con le stesse modalità e la stessa tempestività riconosciute agli operatori nazionali, condizione indispensabile per rendere effettiva la cooperazione transfrontaliera. In secondo luogo, è stato richiamato il tema dell’interoperabilità con i sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento illecito, in particolare con le infrastrutture AML e BARIS, la cui integrazione con i registri rilevanti per le procedure di insolvenza rappresenta una sfida tecnica e istituzionale non trascurabile. Infine, è stata sottolineata la persistente difficoltà di ottenere una condivisione effettiva delle informazioni: a oltre dieci anni dall’entrata in vigore del Regolamento europeo sull’insolvenza, molti Stati membri non hanno ancora implementato sistemi di comunicazione realmente operativi, limitandosi talvolta a rendere disponibili dati già pubblici. Tale situazione solleva interrogativi sulla capacità dell’Unione di garantire un livello di efficienza adeguato alle esigenze del mercato interno e alla crescente dimensione transfrontaliera delle crisi d’impresa.
La Sessione VI ha infine sollevato alcuni dubbi sull’adeguatezza dell’art. 16 del Regolamento europeo sull’insolvenza del 2015, mettendo in evidenza come la disciplina vigente presenti ancora zone d’ombra che incidono sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità degli esiti nelle situazioni transfrontaliere [12]. Le questioni discusse hanno riguardato, in primo luogo, la legge applicabile agli atti che possono essere oggetto di azioni revocatorie, tema che richiede un delicato coordinamento tra la lex fori concursus e le norme di conflitto applicabili ai singoli atti. È stata inoltre affrontata la problematica della reviviscenza del credito, ossia della ricostituzione della posizione del creditore dopo l’esercizio dell’azione, che solleva interrogativi sulla disciplina sostanziale applicabile e sulle sue implicazioni nei diversi ordinamenti. Un ulteriore profilo ha riguardato le questioni di diritto internazionale privato connesse ai pre-pack, la cui fase preparatoria non è sempre chiaramente ricondotta all’ambito di applicazione del Regolamento.
Infine, è stato discusso il coordinamento tra il Regolamento europeo sull’insolvenza, il Regolamento Roma I e il Regolamento Roma II, la cui interazione determina la legge applicabile ai contratti, alle obbligazioni non contrattuali e agli atti pregiudizievoli, con conseguenze rilevanti per la certezza delle operazioni e per la tutela dei creditori [13].
Il convegno CERIL ha confermato che la Direttiva 2026/799, pur essendo uno strumento di armonizzazione minima, richiede un profondo lavoro di ricomposizione sistemica nei diversi ordinamenti. Le discussioni hanno mostrato che l’armonizzazione non è un esercizio meramente tecnico, ma un processo politico e culturale che incide sulla struttura stessa del diritto dell’insolvenza europeo.
La sfida, oggi, è trasformare il compromesso politico della Direttiva in un equilibrio giuridico operativo, capace di garantire efficienza, prevedibilità e fiducia nel mercato interno.
[1] CERIL, Conference – Transposition of the EU Insolvency Directive: Making harmonisation of insolvency law work, Parigi, 8–9 ottobre 2026. Programma ufficiale e resoconto della conferenza.
https://www.ceril.eu/events/ceril-conference-transposition-of-the-eu-insolvency-directive
https://www.ceril.eu/news/ceril-conference-on-the-transposition-of-the-insolvency-directive
[2] Chatham House, Chatham House Rule. La regola consente l'utilizzo delle informazioni ricevute, vietando di rivelare l'identità o l'affiliazione degli autori delle dichiarazioni e degli altri partecipanti.
https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
[3] Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa all'armonizzazione di determinati aspetti del diritto in materia di insolvenza. Si vedano, in particolare, l'art. 1 sull'oggetto della disciplina e l'art. 55 sulla trasposizione, prevista entro il 22 gennaio 2029.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[4] Direttiva (UE) 2026/799, Titolo II, artt. 6–9. In particolare, l'art. 7 disciplina gli atti preferenziali, l'art. 8 gli atti senza corrispettivo o con corrispettivo manifestamente inadeguato e l'art. 9 gli atti intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[5] Direttiva (UE) 2026/799, art. 3, sulla definizione delle persone strettamente legate al debitore, e artt. 7–9, sulle condizioni e presunzioni rilevanti ai fini delle azioni revocatorie.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[6] Corte di giustizia dell'Unione europea, 19 marzo 2026, SML Maschinengesellschaft mbH, C-43/25, ECLI:EU:C:2026:220, in particolare punti 27–38. La Corte distingue le azioni volte a garantire il rispetto della graduazione dei crediti dalla disciplina degli atti pregiudizievoli rilevante ai fini dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1346/2000.
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-43%2F25
[7] D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 164, commi 2 e 3, sull'inefficacia rispetto ai creditori dei rimborsi di finanziamenti dei soci e di determinati finanziamenti infragruppo.
https://portalenormativo.it/articolo/dlgs-2019-01-12-14/art-164
[8] Direttiva (UE) 2026/799, Titolo VI, artt. 44–50, relativi alla costituzione, composizione, funzionamento, attribuzioni e responsabilità dei comitati dei creditori. Si vedano, in particolare, gli artt. 44, 45 e 48.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[9] Direttiva (UE) 2026/799, Titolo IV, sulla disciplina delle procedure pre-pack. Si vedano, in particolare, gli artt. 33, sui criteri di selezione dell'offerta migliore, e 35, sulle vendite a soggetti strettamente legati al debitore.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[10] Direttiva (UE) 2026/799, artt. 40–42. L'art. 40, par. 2, prevede il termine di tre mesi per la presentazione della domanda; l'art. 41, par. 3, consente agli Stati membri di prevedere la sospensione dell'obbligo in presenza di misure che garantiscano ai creditori una protezione equivalente.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[11] Direttiva (UE) 2026/799, Titolo III, in particolare artt. 15–17, sull'accesso alle informazioni e ai registri nell'ambito della ricerca dei beni della massa. Si veda anche l'art. 55 per il termine specifico di trasposizione delle disposizioni relative a BARIS.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj
[12] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, artt. 7, par. 2, lett. m), e 16, sulla legge applicabile agli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/848/oj
[13] Per il coordinamento delle regole di conflitto si vedano:
Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, in particolare artt. 7 e 16: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/848/oj
Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj
Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj