argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 4 novembre 2024, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla “nuova” disciplina in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, recata dall’art. 2 del t.u.i.r., siccome modificato dal D.Lgs. n. 209/2023. Dopo aver ricordato che la residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrere, per la maggior parte del periodo d’imposta, di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 cit. (“residenza civilistica”, “domicilio”, “presenza fisica” o iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente), l’Agenzia ha chiarito che: (i) le “relazioni personali e familiari” rilevanti per l’individuazione del domicilio fiscale sono sia i rapporti “tipici” normativamente disciplinati (ad es., il rapporto di coniugio e il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad es., la relazione tra una coppia di conviventi). Inoltre, assume rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi (ad es., l’iscrizione annuale ad un circolo culturale o sportivo); (ii) ai fini del radicamento del domicilio di una persona fisica nel territorio dello Stato, assumono altresì rilievo le condotte con cui la persona manifesti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano (ad es., il caso in cui una persona si iscriva all’A.I.R.E. e inizi a lavorare all’estero, ma mantenga a propria disposizione una casa in Italia, nella quale lasci attive le relative utenze e ove continui a rientrare nei fine settimana); (iii) i lavoratori in smart working dall’estero sono considerati fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfano il requisito della residenza civilistica o del domicilio nel territorio dello Stato.
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