argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 4 novembre 2024, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla “nuova” disciplina in materia di residenza fiscale di società ed enti, recata dall’art. 73 del t.u.i.r., siccome modificato dal D.Lgs. n. 209/2023. Dopo aver ricordato che la residenza fiscale delle società e degli enti si considera in Italia al ricorrere, per la maggior parte del periodo d’imposta, del criterio della sede legale, della sede di “direzione effettiva” o della sede di “gestione ordinaria”, l’Agenzia ha precisato che: (i) le decisioni assunte dai soci non rilevano per individuare la sede della “direzione effettiva” della società, ad eccezione di quelle aventi contenuto gestorio; (ii) la sede della “gestione ordinaria” deve intendersi come il luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione della stessa; (iii) la gestione deve riguardare l’impresa nel suo complesso e deve essere svolta “in via principale”.
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