argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
In data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 305, supplemento ordinario n. 43, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante norme relative al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (c.d. Legge di Bilancio 2025). Tra le novità più rilevanti in materia fiscale, si segnalano: (i) la riduzione a tre degli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative aliquote (art. 1, co. 2); (ii) l’introduzione del nuovo art. 16-ter del t.u.i.r., in tema di riordino delle detrazioni, e la modifica dell’art. 12 del t.u.i.r., in tema di detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, commi 10 e 11); (iii) per l’anno 2025, l’incremento a Euro 35.000 dell’ammontare di reddito di lavoro dipendente che i beneficiari del regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 possono realizzare senza decadere dal predetto regime (art. 1, comma 12); (iv) l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina della c.d. web tax (art. 1, commi 21 e ss.); (v) a decorrere dal 31 gennaio 2026, l’applicazione di un’aliquota del 33% per l’imposta sostitutiva sulle criptoattività (art. 1, comma 24); (vi) la riapertura dei termini relativi alla c.d. assegnazione agevolata dei beni ai soci (sino al 30 settembre 2025) e all’estromissione agevolata di beni strumentali dell’imprenditore individuale (sino al 31 maggio 2025) (art. 1, commi 31 e ss.); (vii) la proroga delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) (art. 1, commi 54 e ss.); (viii) l’introduzione di nuovi requisiti per la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza e di trasferta (artt. 1, commi 81 e ss.); (ix) solo per il 2025, la riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali, al ricorrere di determinate condizioni relative all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati (art. 1, comma 436 e ss.).
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