argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Chiarimenti sull’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile, in caso di donazione con clausola di premorienza di un immobile precedentemente acquistato con la medesima agevolazione – Con risposta a istanza d’interpello del 12 febbraio 2025, n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – nel caso in cui il contribuente, già proprietario di un’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” e interessato all’acquisto di un nuovo immobile con la medesima agevolazione, prima di procedere al nuovo acquisto doni il primo immobile con “clausola di premorienza” ex art. 791 c.c. (in base alla quale il bene donato rientra nel patrimonio del donante all’avverarsi della condizione risolutiva di premorienza del donatario) – è soddisfatto il requisito di applicabilità dell’agevolazione previsto dalla Nota II-bis, lett. c), dell’art. 1, d.P.R. n. 131/1986 – secondo cui l’acquirente deve dichiarare di non vantare diritti su un’altra abitazione acquistata con la stessa agevolazione – posto che la donazione è immediatamente efficace e il trasferimento della titolarità dell’immobile al donatario avviene al momento della stipula dell’atto, con la conseguenza che, al momento dell’acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell’abitazione donata.
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