Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

07/02/2025 - Trasformazione di società di persone: un chiarimento del Consiglio na-zionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito alcune precisazioni sul soggetto tenuto a predisporre ‒ nell’ambito della trasformazione di una società di persone in una società di capitali ‒ la relazione di stima prevista dall’art. 2500-ter, 2° co., c.c., dalla quale deve risultare «il capitale della società trasformata determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo», al fine di «determinare il capitale sociale che costituirà la principale garanzia per i terzi».

La norma, nel rinviare alle previsioni codicistiche dettate per le relazioni di stima riferite ai conferimenti di beni in natura e crediti in società di capitali, comporta che, in caso di trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, «la disciplina relativa alla nomina dell’esperto chiamato a redigere la perizia di stima del capitale sociale è, quindi, contenuta nell’art. 2465 il quale espressamente richiede la qualifica di revisore legale e, pertanto, l’iscrizione nell’apposito Registro», non essendo sufficiente l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Pronto Ordini n. 03/2025 del 7 febbraio 2025 è disponibile sul sito ufficiale www.commercialisti.it, al seguente link:

https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/02/PO-03-2025-TORRE-ANNUNZIATA-Trasformazione-di-societa-di-persone-1.pdf