argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 12 marzo 2025, n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al requisito di accesso al “nuovo” regime agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 209/2023, che prevede un “allungamento” del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero (pari a sei o sette anni, invece del periodo “ordinario” di tre anni) nel caso in cui il lavoratore svolga la propria attività in Italia a favore dello stesso soggetto presso il quale era stato impiegato all’estero oppure in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo. Secondo l’Agenzia, posto che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra le parti, “il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente […] al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero”, ivi inclusa l’ipotesi in cui, dopo il trasferimento in Italia, svolga un’attività di lavoro autonomo e renda le proprie prestazioni professionali (anche) nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero.
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