Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/03/2025 - Chiarimenti sulle novità apportate dal D.Lgs. n. 139/2024 in materia di imposta di registro

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Circolare del 14 marzo 2025, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al D.Lgs. n. 139/2024, contenente “Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA”. Con particolare riferimento all’imposta di registro, l’Agenzia ha ricordato, innanzitutto, che, per effetto della riforma, la liquidazione dell’imposta, anziché essere effettuata dall’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione, compete direttamente al soggetto obbligato al versamento (salvo si tratti di atti giudiziari ex art. 37 del T.U.R. e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito ex artt. 59 ss. del T.U.R.). Con riguardo, invece, alle cessioni d’azienda, l’Ufficio ha evidenziato come la novella abbia recepito il principio, già affermato in via interpretativa, secondo cui, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo. Infine, quanto alle novità in tema di divisione della comunione ereditaria – e, segnatamente, alla previsione secondo cui: (i) in caso di comunioni ereditarie, si deve tener conto dei beni donati in vita dal de cuius in favore dei soggetti tenuti alla collazione, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto; (ii) sui predetti beni non si applica l’imposta di registro in sede di divisione – l’Ufficio ha chiarito che “la finalità della norma [citata] è quella di stabilire che l’istituto della collazione è funzionale esclusivamente alla determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell’imposta di registro, che si applica, con l’aliquota propria degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410819/Circolare+n.+2+del+14+marzo+2025+%28Imposta+di+registro%29/e7466150-e00d-49e4-854a-f4e47007e2c0