argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 3 marzo 2025, n. 59, l’Agenzia delle Entrate – confermando l’orientamento espresso nella Risoluzione n. 124/2017 – ha chiarito che i dividendi deliberati e oggetto di rinuncia da parte di un socio, persona fisica non esercente attività d’impresa, non costituiscono una sopravvenienza attiva per la società ai sensi dell’art. 88, co. 4-bis, t.u.i.r., ma si considerano giuridicamente incassati dal socio, con la conseguenza che il relativo importo deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell’art. 27, d.P.R. n. 600/1973. Secondo l’Agenzia, l’art. 88 cit. non trova applicazione nel caso di specie – ove la rinuncia è stata effettuata da un soggetto non esercente attività d’impresa – in quanto lo scopo della norma è “quello di evitare, sul piano fiscale, distorsioni dovute alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale […], ravvisabili solo in presenza di un’attività d’impresa”.
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