argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risoluzione del 26 marzo 2025, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate – aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13162/2024 – ha chiarito che l’art. 30, co. 2, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, che sancisce il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza Iva detraibile relativa «all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili», si applica anche alle fattispecie in cui l’imposta sia stata assolta in relazione a “lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento di beni di cui il contribuente abbia la disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale è, di norma, non solo quello derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), […] quali ‘investimenti’ (che richiedono, cioè, un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio)”, ferma restando, in ogni caso, la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’impresa.
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