Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il trattamento degli atti pregiudizievoli per i creditori nel Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza (di Antonio Leandro)


Il coordinamento tra lex concursus e legge regolatrice degli atti pregiudizievoli per i creditori genera uno dei principali problemi interpretativi del regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, sostituito dal regolamento (UE) 2015/848. Lo scritto affronta tali problemi, offrendo soluzioni alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi intorno alle revocatorie fallimentari.

Treatment of Acts Detrimental to Creditors in the Regulation 2015/848 on Insolvency Proceedings

The coordination between lex concursus and law applicable to acts detrimental to creditors triggers one of the main problems in the interpretation of Regulation (EC) no. 1346/2000 on insolvency proceedings, which has been replaced by Regulation (EU) 2015/848. This paper deals with such problems and offer some solutions having regard to the recent ECJ’s case-law, particularly that concerning the action to set aside.

Sommario 1. Gli atti pregiudizievoli: premessa sulle eccezioni all’applicazione della lex concursus. – 2. L’im­patto dell’art. 16 sull’applicazione della lex concursus. – 3. Il coordinamento tra art. 16 e ordinamento del foro in materia di prova. – 4. Il meccanismo dell’art. 16 in caso di revocatoria fallimentare. – 5. Quid se il contratto oggetto di revocatoria è interamente collegato con lo Stato della procedura ma sottoposto a una legge straniera? 1. Gli atti pregiudizievoli: premessa sulle eccezioni all’applicazione della lex concursus In tema di revocatoria fallimentare e, più in generale, di «nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori», il regolamento (UE) 2015/848 richiama la lex concursus (art. 7 par. 2, lett. m). Sotto questo profilo il nuovo regolamento non reca novità rispetto al regolamento (CE) n. 1346/2000. L’applicazione della lex concursus è spiegabile alla luce del nesso di strumentalità che lega le azioni di nullità, annullamento e inopponibilità con la protezione del concorso tra i creditori, la soddisfazione di questi ultimi attraverso misure di recupero del patrimonio del debitore o, ancora, l’utilizzo della massa attiva per risanare l’impresa. La lex concursus disciplina anche i casi di nullità o inopponibilità ope legis [1]. Analogo richiamo compare in materia di diritti reali (art. 8), compensazione dei crediti (art. 9) e riserva di proprietà (art. 10) affinché l’applicazione della lex concursus, esclusa o subordinata a determinate condizioni per disciplinare gli effetti della procedura su tali diritti o rapporti, sia garantita, in generale, con riguardo alla nullità, all’annullamento o alla inopponibilità degli atti che ne costituiscono il titolo. Il richiamo della lex concursus subisce tuttavia due restrizioni. La prima riguarda i pagamenti e le transazioni effettuati in un sistema di pagamento o in un mercato finanziario, rispetto alla nullità, annullamento o inopponibilità dei quali il regolamento richiama la legge regolatrice del sistema o del mercato (art. 12 par. 2). La seconda, di portata più ampia, è disciplinata dall’art. 16, secondo il quale la lex concursus non è applicabile alla nullità, all’annullamento e all’oppo­nibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori qualora il terzo beneficiario dimostri che l’atto è sottoposto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura e tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo. Il presente contributo intende analizzare sobriamente il meccanismo previsto dall’art. 16 tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia for­matasi finora [continua..]

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