Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Atto di conferimento di beni immobili in trust effettuato dal fideiussore e azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (di Gloria Millepezzi)


In data 3 luglio 2014 e 15 novembre 2016 il Tribunale di Torino e il Tribunale di Bergamo – ciascuno dei quali adito da un istituto di credito – hanno accolto l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., relativa ad un atto di conferimento di beni immobili effettuato nell’ambito di un trust. Tra le peculiarità delle fattispecie portate all’esame dei Tribunali vi era il rapporto che legava i disponenti (convenuti) alle banche (attrici): i primi avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni (anche future) di un altro soggetto, diverso dalla banca, ma che sarebbe poi divenuto debitore di questa.

Real Estate Bound in a Trust by the Guarantor and the Paulain Action under Ordinary Law

Two banks issued a legal action pursuant article 2901 of the Italian civil code and the Tribunal they went before (Tribunal of Turin on the 3rd of July 2014 and Tribunal of Bergamo on the 15th of November 2015) accepted the plaintiffs’requests. In particular, the actions brought before the Tribunals were Paulain actions under ordinary law, taken against the deed binding real estate to a trust made by the guarantor of the bank’s debtor. Among the peculiarities of these cases there is the relation linking the guarantors (defendants) to the banks (plaintiffs): the former had guaranteed a subject that later became a bank’s debtor.

1. Ai sensi dell’art. 2901 c.c., i presupposti necessari all’esperimento dell’a­zione revocatoria sono: a) l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; b) l’atto di disposizione posto in essere dal debitore di quel credito; c) il pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni); d) il presupposto soggettivo in capo al debitore, cioè la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis); e) il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo, e cioè – quando si tratta di atto a titolo oneroso – la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. scientia damni o consilium fraudis a seconda che l’atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito). 2. Le motivazioni delle sentenze in commento assumono carattere particolarmente dirimente nelle parti in cui riconoscono: I) che gli atti impugnati con la revocatoria sono successivi al sorgere del credito, nonché II) la natura gratuita o onerosa degli atti di disposizione dei quali è stata chiesta la revoca. Le classificazioni di cui ai punti I) e II) appena richiamate consistono in stadi di valutazione imprescindibili: senza il loro esame non sarebbe stato possibile procedere alla qualificazione dell’elemento soggettivo richiesto in ognuno dei casi di specie. 2.1. La circostanza che il credito sia sorto prima che venisse posto in essere l’atto di disposizione e non viceversa non è indifferente. Da ciò deriva – come hanno potuto evincere entrambi i Tribunali – un’importante conseguenza legata all’oggetto dell’onere della prova gravante sull’attore: quest’ultimo non sarà tenuto a provare la dolosa preordinazione di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore con l’atto di disposizione posto in essere dal debitore convenuto. La giurisprudenza qui annotata (chiamata a pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’atto di disposizione compiuto dal garante del debitore principale dell’attore ai danni di quest’ultimo) ha individuato il momento del rilascio della garanzia quale riferimento temporale in relazione al quale valutare l’an­teriorità o meno dell’atto di disposizione rispetto al sorgere del rapporto obbligatorio. 2.2. L’identificazione della gratuità o dell’onerosità degli atti di disposizione oggetto dell’azione revocatoria è stato altresì riconosciuta quale fattore “rilevante ai fini dell’elemento soggettivo del [continua..]

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