Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L'esaurimento della discrezionalità nel giudizio amministrativo (di Giovanni Pescatore (Giudice presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte))


Relazione tenuta a Torino il 19 maggio 2017 nell’ambito del convegno su “La discrezionalità amministrativa e i limiti del sindacato giurisdizionale”.

 

1. La problematica interazione tra processo e potere discrezionale Il tema oggetto del presente scritto attiene alle modalità con le quali il potere discrezionale interagisce con il processo amministrativo e alle tecniche di cui oggi dispone il giudice amministrativo per arginare gli spazi liberi della discrezionalità della pubblica Amministrazione, al fine di favorire un accertamento pieno e il più esaustivo possibile della pretesa del ricorrente ed accordargli una tutela effettiva ed efficace. Si tratta quindi – in una prospettiva “de iure condito” – di sottoporre a verifica la ricorrente affermazione secondo la quale il processo amministrativo sarebbe già oggi in grado di realizzare un accertamento non più “sull’atto” ma sul “rapporto giuridico”, satisfattivo del “bene della vita” o della “utilità finale” invocata dall’attore in giudizio [1]. Una prima domanda da porsi è perché l’interazione tra processo e potere discrezionale appaia così problematica, una sorta di banco di prova di tutti i tentativi di potenziamento dell’effettività della tutela apprestata attraverso il giudizio amministrativo [2]. 1.1. – Tralasciando le complesse disquisizioni sull’oggetto del processo amministrativo (individuabile alternativamente nel potere, secondo lo schema della giurisdizione di tipo oggettivo; ovvero nell’interesse legittimo del ricorrente, secondo il modello della giurisdizione di tipo soggettivo) – una prima ed essenziale risposta al quesito posto va rintracciata nella configurazione “statica e puntiforme” del giudizio amministrativo “impugnatorio”, configurandosi questo come un sindacato della singola manifestazione del potere e dei singoli profili di illegittimità che in relazione alla stessa vengono dedotti [3]. Il thema decidendum di una tale tipo di contenzioso si circoscrive nel perimetro dell’atto gravato e degli specifici motivi di illegittimità in relazione allo stesso dedotti, sicché entro questi ristretti limiti il giudicato si forma ed è in grado di “conformare” la successiva azione amministrativa. Il “rapporto giuridico” sotteso alla domanda del ricorrente, quantomeno nella parte non inquadrata dalle censure svolte in ricorso, rimane invece estraneo all’oggetto del giudizio; il che porta a concludere che la sentenza può non determinare una nuova ed esaustiva disciplina del conflitto sostanziale tra il ricorrente e la parte pubblica. Lo stesso fenomeno può essere descritto, in termini diacronici, inquadrando il giudizio impugnatorio, destinato a definire la questione della validità del­l’atto, come una parentesi tra il tratto dell’azione amministrativa che è sfociato nel [continua..]

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