Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Profili processuali del controllo giudiziario delle società per azioni


Il contributo analizza gli aspetti di carattere processuale della denuncia al tribunale, da parte dei soci di una società per azioni e di accomandita per azioni, in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa della società, che possano arrecare grave pregiudizio alla società stessa o ad una o più società controllate.

Litigation profiles of judicial supervision of company’s capital

The contribution analyzes the procedural aspects of the complaint to the Tribunal, by the shareholders of a public company and limited by shares, in the event of serious irregularities in the administrative management of the company, that can do serious damage to the company or one or more subsidiaries.

Sommario: 1. Le finalità del procedimento ex art. 2409 c.c. – 2. L’inquadramento del procedimento ex art. 2409 c.c. nella tutela camerale risolutiva di conflitti in sede di giurisdizione volontaria. – 3. I presupposti di ammissibilità della denuncia. Le gravi irregolarità gestionali e la violazione dei doveri degli organi amministrativi e dell’organo di controllo. – 4. (segue): il pregiudizio alla società o alle società controllate. – 5. Il procedimento. La legittimazione. – 6. (segue): il ruolo della società nel procedimento e l’intervento dei terzi. – 7. (segue): l’introduzione del procedimento ed il giudice competente. – 8. (segue): il contraddittorio, l’istruzione, la fase decisoria. – 9. L’i­spezione. – 10. I provvedimenti diversi dall’ispezione. – 11. L’amministrazione giudiziaria. 1. Le finalità del procedimento ex art. 2409 c.c. È noto che gli strumenti che assicurano il buon funzionamento delle società per azioni consistono principalmente nelle forze del mercato e nell’equilibrio di poteri tra gli organi sociali, ovverosia nelle reazioni degli azionisti insoddisfatti della gestione e nella vigilanza demandata al consiglio di amministrazione e ad altri organi di controllo interno, primo fra tutti il collegio sindacale (artt. 2403 e 2408 c.c.); e tali controlli endosocietari trovano oggi una espressa regolamentazione negli artt. 2409-bis e ss. c.c., inseriti nel codice dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 6/2003. Tuttavia, sia che provengano da anonime spinte del sistema economico, sia che invece siano promossi da iniziative personali, detti interventi restano comunque confinati nella sfera privata, attesa la loro strutturale e funzionale inidoneità a porsi come strumenti finalizzati alla tutela di interessi superindividuali. E tuttavia, è anche alla realizzazione di interessi pubblicistici, che superano i confini dell’interesse sociale degli appartenenti alla compagine societaria, che la società di capitali e, segnatamente quella per azioni, è finalizzata. La considerazione dell’insufficienza dei rimedi suindicati ha, di conseguenza, indotto gli ordinamenti giuridici ad affiancare – per l’intuibile esigenza di assicurare una garanzia anche all’interesse pubblico sotteso alla disciplina delle società di capitali e, in particolare, a quella delle società per azioni – a siffatti controlli endosocietari, mirati alla tutela degli interessi patrimoniali dei soci, anche rimedi autoritativi affidati a poteri pubblici, amministrativi e giurisdizionali. Tra questi vanno, senza dubbio, annoverati il controllo demandato alla Consob sulle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (artt. 2325-bis c.c. e 119 d.lgs. n. 58/1998), nonché le verifiche [continua..]

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