Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La società a responsabilità limitata nella riforma del diritto concorsuale (di Monica Cossu)


La riforma del diritto concorsuale attuata con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, segna, particolarmente per la materia dell’amministrazione e del controllo interno, un riavvicinamento della s.r.l. alla s.p.a., in parziale controtendenza rispetto a quanto era avvenuto con la riforma del diritto societario. Il codice della crisi impone, così, di verificare se i confini del tipo s.r.l. e della sua disciplina, così come a suo tempo ridisegnati dalla riforma del diritto societario, siano stati modificati dalla riforma del diritto concorsuale.

The limited liability company (s.r.l.) in the insolvency proceedings Reform

The reform of the insolvency law implemented with the d.lgs. 12 January 2019, no. 14, the so-called Code of the crisis and insolvency (hereinafter the “Code”), seems to mark a rapprochement of the discipline of the limited (s.r.l.) to the discipline of the joint stock company (s.p.a.), in partial contrast with the reform of company law, and thus induces to re-examine the limited company model in the light of the changes introduced by the Code.

Thus the code of the crisis requires us to verify whether the boundaries of the “s.r.l.” and its discipline – as previously restyled by the reform of company law – have been modified by the bankruptcy proceedings reform.

1. Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ambiti di intervento della riforma È noto che il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza costituisce l’e­sito dei lavori della c.d. Commissione Rordorf [1], durati circa quattro anni. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’in­sol­venza, il governo era, infatti, delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima, d’ora in avanti “legge delega”, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovra­indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri, acquisito il prescritto parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, ha approvato, fra qualche polemica [2], il testo definitivo del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in avanti “Codice” [3], che, in attuazione della delega, disciplina le situazioni di crisi e insolvenza di qualunque debitore, sia egli imprenditore, professionista o consumatore (art. 1, comma 1, della legge). L’ampiezza di questa delega, che intende “disciplinare in modo coerente ed unitario il fenomeno dell’insolvenza” [4], inclusa la disciplina sul sovraindebitamento del consumatore e degli altri debitori civili non assoggettati a fallimento [5], esclusa solo l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese [6] e salva, naturalmente, la legislazione speciale in materia di liquidazione coatta amministrativa e crisi delle società a partecipazione pubblica (art. 1, secondo comma, del Codice) ha suggerito alla commissione ministeriale di lavorare in sei distinte sottocommissioni tematiche [7]. Tra le materie oggetto della delega rientra, altresì, il riordino della disciplina dei privilegi e delle garanzie non possessorie, che è stato tuttavia rinviato, avendo la commissione ministeriale ritenuto che benché importante esso possa essere attuato “anche in tempi diversi ed in separata sede” [8]. Quanto, invece, alle materie che non rientrano nella delega, ha provocato forti critiche la mancata previsione di un intervento organico sul diritto penale delle procedure concorsuali [9], così come in generale sul sistema di incentivi e sanzioni [10]. L’oggetto e i limiti della delega non sono, peraltro, definiti perfettamente. Tanto si è osservato, in [continua..]

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