Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La donazione informale come banco di prova per l'effettività della capacità contributiva (di Tommaso Calculli, Avvocato e Dottore Commercialista, Master in diritto tributario (MDT) presso l’Univer­sità “L. Bocconi”)


Una recente pronuncia dei Giudici di Piazza Cavour sul trattamento fiscale delle donazioni informali riapre il dibattito sul bilanciamento tra l’interesse erariale e il principio costituzionale di effettività della capacità contributiva.

Informal donation as a testing ground for the effectiveness of the contributive capacity

A recent Italian Supreme Court ruling about tax treatment of an informal donation gives rise to new concerns on the trade-off between revenue expectations and the constitutional principle of the effectiveness of the contributive capacity.

1. Una disciplina di “principio” La materia fiscale presenta un alto tasso di tecnicismo e assume a presupposto diverse aree del sapere, con la conseguenza di essere considerata (quasi) unanimemente un ambito riservato al particolarismo e ai profili quantitativi. In realtà, una più profonda conoscenza del diritto del tributo porta alla luce una diversa natura della disciplina, fondata su principi generali che dovrebbero “informare” sostanzialmente le regole che ne derivano. Nel presente contributo si prenderanno le mosse da un recentissimo arresto di legittimità in materia d’imposta sulle donazioni “informali” (Cass. civ., Sez. V, ord. 3 dicembre 2020, n. 27665), al fine di esaminare gli impatti negativi di un approccio di carattere tutt’altro che sostanziale sulla coerenza e la tenuta dell’ordinamento fiscale. Del pari, si tenterà di transitare alla prospettazione di alcune soluzioni (anche de jure condendo), dirette auspicabilmente a ricomporre la nota tensione tra il principio di capacità contributiva e il più lato interesse erariale. 2. Il caso sottoposto all’attenzione del Giudice di legittimità. Il decisum Nel licenziare l’ordinanza in commento, la Sezione V della Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze avanzate dal ricorrente, affermando apertis verbis la debenza dell’imposta sulle donazioni nell’ipotesi di liberalità donative informali, seppur con ulteriori specificazioni non prive di pregio. La vicenda esaminata concerneva infatti un bonifico bancario di elevato valore, disposto da un contribuente in favore di un conto intestato alla propria moglie (recte mediante società fiduciaria). Dopo meno di un giorno solare, a tale operazione faceva seguito il definitivo afflusso della ricchezza nelle “casse” di una società nella cui compagine era presente l’asserito donante. L’elemento fattuale decisivo è da rinvenirsi nelle scritture contabili del­l’ente collettivo, le quali rilevano il fatto di gestione de quo come operazione di “finanziamento soci”, accendendo così un debito verso il socio a fronte del versamento operato dalla presunta donataria. Tanto ha fondato l’accertamento della mancata registrazione della liberalità e il recupero a tassazione dell’imposta di donazione evasa, che – nella prospettazione dell’Agenzia, in sede di controllo sui redditi 2009-2013 – veniva quantificato applicando l’aliquota dell’8% sull’intero importo bonificato, senza riferimenti alla franchigia già all’epoca dei fatti vigente. Riformando il dictum del giudice di prime cure (quest’ultimo favorevole al contribuente), la CTR Emilia Romagna rendeva un provvedimento pro Erario in punto [continua..]

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