Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La scelta di richiedere ai soci di finanziare la società (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino.)


La scelta di richiedere ai soci di finanziare la società oppure quella dei soci in tal senso, nonché l’analoga direttiva della capogruppo determinano il sorgere di particolari obblighi e di particolari responsabilità a carico degli amministratori alla luce della disciplina prevista per i finanziamenti dei soci o infragruppo.

The choice to ask the shareholders to finance the company

In the light of the legal discipline on shareholders funding or intra-group financing, company directors get burdened with peculiar obligations and liabilities anytime that the shareholders are asked to fund the company, or the very shareholders choose to do it, or when there is a holding company’s directive implying such a kind of funding.

1. Premessa Tra le scelte relative all’organizzazione e alla gestione della società, particolare rilievo assumono, ovviamente, quelle concernenti i finanziamenti: nel loro contesto un ruolo e una criticità peculiari rivestono quelli da parte dei soci e infragruppo. Nel primo caso, come è evidente, i finanziatori assumono il duplice ruolo di soci e di creditori verso la società. Naturalmente sono tali con una posizione differente da quella degli altri creditori estranei alla società. Si tratta di una scelta discrezionale, ma, nello stesso tempo, oggetto di un’articolata disciplina da parte del legislatore, che si è andata evolvendo nel tempo, dalla riforma societaria al Codice della crisi. Le regole contenute nel­l’art. 2467 c.c. con riferimento ai finanziamenti dei soci di s.r.l., nonché quelle inserite nell’art. 2497 quinquies c.c. per i finanziamenti infragruppo, rilette alla luce dell’art. 164 del Codice della crisi (in tema di revocatoria nell’ambito della liquidazione giudiziale) e dell’art. 292 di tale Codice (concernente la liquidazione giudiziale di gruppo), sono sia di carattere societario, sia di natura concorsuale. La dottrina e la giurisprudenza, con riferimento alla disciplina codicistica, hanno dedicato ampia attenzione alla ricostruzione di tale complesso sistema, oggi da valutare anche alla luce del fondamentale obbligo di creare assetti organizzativi adeguati. L’analisi si è incentrata, relativamente al ruolo dell’organo gestorio, soprattutto sul momento del rimborso del finanzia­mento, per individuare se e quando possa essere effettuato e quali siano le conseguenti responsabilità degli amministratori. Minore attenzione è stata data invece alla scelta, che si pone per così dire “a monte”, da parte dei soci di finanziare la società o da parte degli amministratori di richiedere ai primi un finanziamento, o ancora da parte della capogruppo di effettuare un finanziamento o, nell’esercizio del potere di direzione e coordinamento, di “imporlo” alle controllate. Rimane fuori dall’indagine il finanziamento effettuato dai soci in occasione o in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, caratterizzato dalla peculiarità della relativa disciplina, che in qualche misura “capovolge” quella applicabile alle società in bonis. Occorre preliminarmente esaminare l’area di applicazione delle regole concernenti il finanziamento dei soci delle s.r.l. e infragruppo, nonché la portata della postergazione alla luce della previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 2086 c.c., che impone, come noto, agli imprenditori societari e collettivi la predisposizione di assetti organizzativi adeguati, nonché l’obbligo di monitoraggio della situazione economica e finanziaria e [continua..]

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