L'’Autore approfondisce il problema relativo al diritto, suddividendo la materia in cinque parti: a) Le disposizioni normative; b) L’interpretazione; c) Le norme; d) I rapporti tra il diritto e le altre discipline scientifiche e umanistiche; e) Conclusione.
Law, moral and legal system Part III The Author elaborates on the issue concerning law, subdividing the subject into five parts: a) regulatory provisions; b) interpretation; c) legal rules; d) relationships between law and other scientific and humanistic disciplines; e) conclusion.
4. Le norme
a) Il significato del termine “norma”
Mentre le disposizioni normative o fonti del diritto si possono teoricamente enumerare, gli atti interpretativi non possono essere oggetto di una tale attività di conteggio. Le prime, per quanto di numero sterminato, a rigore si possono contare e porre in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali. E ciò, almeno, per un determinato giorno. A sinistra si possono mettere in fila i numeri (1, 2, 3 ... eccetera) e a destra si possono, prima, elencare – attraverso un elenco alfanumerico – i Trattati internazionali ratificati dallo Stato italiano (A1: Trattato 1 con x articoli e y commi eccetera); poi i Regolamenti e le Direttive UE, con i relativi articoli e commi (B ...); poi le varie leggi costituzionali con i relativi articoli e commi; (C ...); poi le varie leggi nazionali, anche qui con i vari articoli e commi (D ...): poi le leggi regionali e provinciali, con i vari articoli e commi (E . . . . .); poi i regolamenti di tutti gli enti pubblici e non e ciò avendo presente l’art. 114 Cost. e, ancora, con i relativi articoli e commi (F .. . .); poi gli atti amministrativi (con le relative disposizioni) emanati dai vari enti pubblici e non [1] (G ...); poi le sentenze (H ...): poi i c.d. atti di volontà stipulati o emanati dai vari soggetti giuridici (I ...); infine le varie prassi raccolte presso le Province italiane (L ...).
Tale elenco, di fatto, impossibile per gli atti di autonomia privata, sarebbe attuabile se vi fosse una regola per la quale ogni soggetto giuridico che adotti, stipuli un atto giuridico, anche verbale, debba segnalarlo presso un certo ufficio del Comune in cui risiede.
Se si passa al secondo insieme dato dai tre tipi di atti interpretativi segnalati precedentemente (disposizioni normative di carattere interpretativo; sentenze di carattere generale la cui funzione sia quella di ausilio per interpretare; insiemi di precetti etici e di altri costumi sociali non aventi la natura di disposizioni normative), gli elenchi ipotizzati per le vere e proprie fonti del diritto sarebbero possibili per le disposizioni interpretative e, forse, per la massa enorme di sentenze che costituiscono il diritto giurisprudenziale. Non sarebbero possibili per i precetti etici, laddove ogni religione ed ogni indirizzo filosofico potrebbe dar luogo ad elenchi di precetti, uno diverso dall’altro.
E, allora, il percorso dalle disposizioni (“D”) alle norme (“N”), attraverso gli atti interpretativi non è lineare.
Non vi è e non può esservi alcuna certa corrispondenza biunivoca tra il sottoinsieme delle disposizioni normative e quello delle norme, intese, queste ultime, e come già detto più volte, come disposizioni scritte alla luce degli atti interpretativi.
In ogni caso un elenco (o due elenchi) di norme risulta di fatto e a priori impossibile.
Da qui, anche senza [continua..]