Con il presente contributo si intende analizzare la questione relativa alla rilevanza fiscale dell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee nel trust c.d. “autodichiarato” ai fini dell’imposta sulle donazioni. Tale questione è stata ed è oggetto di ampio dibattito rinvigorito nel tempo dai numerosi orientamenti giurisprudenziali in materia che, in maniera oscillante, talvolta si sono posti a favore dell’Erario e altre volte del contribuente. Pertanto, la tematica è stata ricostruita focalizzandosi principalmente sugli indirizzi giurisprudenziali susseguitisi nel tempo fino a giungere alla recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione.
Legitimacy’s jurisprudence in terms of endowment act between settlor and trustee Notes about the issue relating to the tax relevance of the asset endowment deed between settlor and trustee in the trust so-called “self-declared” for the purposes of the gifts tax. This question has been and is the subject of extensive debate reinvigorated over time by the numerous jurisprudential orientations on the subject which, in an oscillating manner, have sometimes been placed in favor of the Tax Authority and other times of the taxpayer. Therefore, the issue has been reconstructed focusing mainly on the jurisprudential addresses that have followed one another over time until reaching the recent position taken by the Italian Court of Cassation.
1. Premessa: inquadramento generale di carattere sistematico e normativo
Il trust è un istituto di origine anglosassone che si configura quale rapporto giuridico, a carattere fiduciario, tramite cui un disponente (c.d. settlor) trasferisce la proprietà di taluni beni o diritti, per atto mortis causa o inter vivos, ad un altro soggetto (c.d. trustee). Il trustee ha il compito di amministrare i beni o diritti oggetto del trust nell’interesse finale di uno o più beneficiari ovvero nel perseguimento di uno scopo prestabilito. L’effetto principale del trust si ravvisa nella segregazione patrimoniale, nel senso che i beni trasferiti nel trust fund costituiscono un patrimonio separato e distinto rispetto al patrimonio personale del trustee, che non può essere aggredito né dai creditori personali del trustee stesso né da quelli del settlor o dei beneficiari [1].
Nell’ambito del trust viene in rilievo il trust c.d. “autodichiarato” [2], che si ha allorquando il settlor nomini sé stesso trustee in relazione ad una data parte del proprio patrimonio, dando, in tal modo, luogo ad una separazione patrimoniale nel perseguimento di un certo scopo. Ne emerge che il disponente, nominandosi trustee e isolando, dal proprio patrimonio generale, i beni destinati al trust li vincola a formare una massa patrimoniale separata dal patrimonio generale al fine esclusivo di dare attuazione al trust [3].
La questione che si intende analizzare riguarda l’individuazione del fatto fiscalmente rilevante in materia di trust ai fini dell’imposta sulle donazioni, chiedendosi se sia sufficiente la mera costituzione del vincolo sui beni ovvero se occorra l’effettivo trasferimento di essi ai beneficiari per giustificare l’assoggettamento a titolo di imposta sulle donazioni in misura proporzionale. Tale questione, come si ha avuto modo di accennare, non è di poco conto specie se si considera che già in seno alla giurisprudenza di legittimità si sono registrati, nel corso del tempo, orientamenti contrastanti ed ondivaghi.
A livello normativo, assume rilievo l’art. 2, quarantasettesimo comma, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, a mente del quale è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
In merito, sembra opportuno specificare che il successivo quarantanovesimo comma riconosce che, tanto per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni [continua..]