Lo scritto, riallacciandosi ad un articolo di Sabino Fortunato (al quale è dedicato), cerca di evidenziare le poche novità introdotte in tema di contabilità dal Codice della crisi, auspicando che il perdurante vuoto normativo possa essere colmato, ancor prima che dal Legislatore, dalle best practices.
Accounting and crisis and insolvency regulation procedures: what has changed? This paper is linked to an article by Sabino Fortunato (to whom it is dedicated) and tries to highlight the few innovations introduced in accounting terms by the Crisis Code, hoping that the persisting regulatory gap can be filled, even before the Legislator, by the best practices.
Keywords: Accounting – Crisis and insolvency regulation procedures.
1. Premessa
L’ambito di studi prediletto dal Prof. Sabino Fortunato s’identifica con le materie dell’informazione concernente l’impresa, dei controlli e della crisi, tre argomenti il cui legame è stato rinsaldato dal d.lgs. n. 14/2019 (d’ora in poi, per brevità, c.c.i.i.) che sottolinea l’importanza dei controlli per evitare l’insolvenza, ma pare essersi dimenticato dell’informazione contabile.
La legislazione emergenziale emanata per sostenere le imprese danneggiate dalle restrizioni imposte dalla necessità di fronteggiare la pandemia Covid-19, a sua volta, sembra aver legittimato un’informazione (e segnatamente la redazione di un bilancio) non trasparente, ma fingere che il lockdown non abbia compromesso la continuità aziendale non le aiuterà a recuperare tale prospettiva e anzi potrebbe risolversi in un classico caso di eterogenesi dei fini [1].
La raccolta di studi in onore del Professore offre l’occasione per riprendere idealmente il filo del discorso su contabilità e procedure di risoluzione della crisi/insolvenza [2] aggiornando alla luce del futuro (o futuribile) c.c.i.i. le osservazioni svolte in un articolo pubblicato nel 1998 sulla Rivista Giurisprudenza Commerciale [3].
Mutuando la stessa classificazione, del suddetto tema è possibile discutere come:
i) rilevanza che assume la contabilità dell’imprenditore ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali;
ii) obblighi contabili che l’imprenditore è tenuto ad assolvere nel corso di una procedura;
iii) obblighi di contabilità che incombono sugli organi della procedura.
Sotto tutti e tre i punti di vista – anticipando in parte le conclusioni – pare il caso di dire nihil novi sub sole, nel senso che (di là da qualche adeguamento lessicale [4]) i dati normativi continuano ad essere ermetici e a lasciare ampio spazio all’interpretazione teleologica e si registra ancora «una forte distonia tra questa antiquata normativa e gli sviluppi più recenti del diritto contabile» [5].
Si premette fin d’ora che anche la disciplina sulle scritture contabili dettata dal Codice civile è anacronistica sebbene la mancanza di un’espressa delega ad intervenire sugli artt. 2214 ss. c.c. [6] non costituisca un ostacolo insormontabile giacché l’elenco contenuto nell’art. 14 della l. n. 155/2017 (nel cui rispetto dovranno essere emanati eventuali ulteriori decreti correttivi che andranno ad aggiungersi al d.lgs. n. 147/2020) deve ritenersi meramente esemplificativo.
Ben diversa è l’attenzione che la Direttiva Insolvency n. 1023/2019 [7] e l’ordinamento francese [8] riservano al ruolo dell’informazione contabile.
2. Rilievo della contabilità nell’accesso a una procedura regolatrice della [continua..]