Il presente contributo illustra i profili inerenti la crisi dei confidi, anche in relazione a quanto previsto per gli altri intermediari finanziari. Inoltre, riserva peculiare attenzione al ruolo della Banca d’Italia in ordine alle sue funzioni di supervisione e di autorità deputata alla gestione delle medesime situazioni di crisi.
Confidi’s crisis The current paper illustrates the profiles of the discipline of confidi’s crisis, also in relation to the provisions for other financial intermediaries. In addition, peculiar attention is given to the role of the Bank of Italy in relation to its functions of supervision and as authority responsible for managing these situations.
Keywords: confidi – crisis – financial intermediaries – Banca d’Italia.
1. La supervisione sui confidi
Come è noto, la supervisione sui confidi è nel tempo mutata, ed è oggi sovrapponibile a quella prevista per le banche: per tale motivazione viene indicata come forma di controllo “equivalente” a quella bancaria, i cui obiettivi sono la gestione prudenziale dei rischi e la conservazione dell’integrità patrimoniale dell’intermediario, il tutto al fine di evitare che un’eventuale crisi di un singolo operatore possa minare la stabilità del sistema finanziario [1]. Tale controllo deve peraltro rispettare il noto principio di proporzionalità [2], sia per i confidi maggiori [3], sia per quelli minori [4]; in detta prospettiva, l’Autorità di vigilanza può proporre indicazioni e disporre particolari adempimenti per i confidi, in considerazione della particolare tipologia dell’attività svolta (si pensi ad esempio al mercato a cui si rivolge) e della dimensione del medesimo intermediario.
La supervisione da parte della Banca d’Italia è pertanto di tipo prudenziale e, tuttavia, tipicamente “nazionale”; infatti, nessuna delega è stata attribuita all’Europa in ordine alla supervisione del confidi, diversamente da quanto invece disposto per le banche (rilevanti). Se quindi ogni Paese ha adottato nel tempo diverse regole e configurazioni riguardo ai confidi, ciò non può dirsi per le banche, per le quali l’Unione Europea ha emanato ed emana direttive al fine non solo di garantirne la stabilità, ma pure con l’obiettivo di renderle, per quanto possibile, maggiormente omogenee all’interno del continente.
Per tali motivazioni, dunque, alla Banca d’Italia sono attribuiti i più ampi poteri regolamentari, informativi e ispettivi in ordine ai confidi (maggiori) e, conseguentemente, le è pure assegnato il compito di “gestire” i loro eventuali stati di crisi [5]. Infatti, alla stessa è assegnato anche il ruolo di autorità deputata alla resolution, poiché chiamata ad esercitare compiti di direzione e coordinamento delle procedure relative alle crisi degli intermediari [6].
2. La crisi degli intermediari finanziari: prospettive generali
La crisi di un confidi, così come quella di ogni altro ente finanziario, rappresenta un fenomeno che il legislatore affronta con particolare riferimento alla tutela del sistema finanziario (e non, come per le altre imprese, con precipua attenzione alle istanze dei creditori) [7].
Molti sono gli accadimenti in grado di compromettere la continuità aziendale degli intermediari e, quindi, anche dei consorzi di garanzia; come accennato, in tali ipotesi le procedure previste dalla norma – modellate su quelle previste per le banche – sono caratterizzate per essere dirette dalla Banca d’Italia, invece che [continua..]