Il presente lavoro trae spunto da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. I, ord. 21 ottobre 2020, n. 23174) e affronta il problema relativo alla fallibilità o meno dell’ente originario (nella specie una s.r.l.), a seguito di trasformazione in un ente non fallibile (nel caso di specie in una comunione d’azienda).
La questione è dai Supremi Giudici risolta in senso positivo, sulla scorta di una convincente interpretazione dell’art. 10 l. fall.: una lettura diversa da quella offerta condurrebbe, infatti, ad esiti non condivisibili e potenzialmente pregiudizievoli per i creditori antecedenti alla trasformazione i quali non potrebbero avere accesso alla tutela offerta dalla soggezione al fallimento del proprio debitore. La trasformazione deve perciò assolvere alla sola funzione riorganizzativa, senza poter essere lo strumento per favorire operazioni negoziali fraudolente volte a sottrarre l’ente trasformato al fallimento.
Transformation of an L.L.C. in company co-ownership and fallibility of the original entity The present work takes a cue from a recent ruling of the Supreme Court of Cassation (Cass. Sez. I, ord. October 21st, 2020, n. 23174) and addresses the issue related to the fallibility of the original entity (in the present case an L.L.C.), following its transformation into a non-fallible entity (in the case in point in a company co-ownership).
The matter is settled by the Supreme Judges with a positive outcome, in the light of a convincing interpretation of Article 10 of bankruptcy law: a different reading from the one being offered would, indeed, lead to undesirable results which would be potentially detrimental for the creditors preexisting to the transformation. Such creditors would not have access to the protection offered by the submission to bankruptcy of their debtor. The transformation must hence fulfill a reorganizational function only, while it is not intended to serve as a tool employed to favor fraudulent operations aimed at keeping the transformed entity away from bankruptcy.
Keywords: heterogeneous transformation – company co-ownership – fallibility of the transformed entity – financial liability – creditors’ protection.
1. Casus decisus
Le presenti riflessioni originano da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, ord. 21 ottobre 2020, n. 23174) che vede protagonista una società a responsabilità limitata la quale, dopo essere stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di trasformazione in comunione d’azienda, è stata dichiarata fallita.
Avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo, il legale rappresentante della società proponeva ricorso per cassazione articolato in una pluralità di motivi.
Secondo la prospettazione del ricorrente, in estrema sintesi, l’intervenuta trasformazione di una s.r.l. in un ente diverso (e, precisamente, in una «comunione di godimento») non è «sussumibile nei parametri di cui all’art. 10 l. fall. [1]» in quanto la fattispecie sostanziale risultante dalla trasformazione non sarebbe compatibile con la natura commerciale dell’ente trasformato, evidenziando, inter alia, come la nozione di cessazione di cui al citato art. 10 debba ritenersi limitata al caso di cessazione dell’attività di impresa. Il richiamo all’art. 10 l. fall. non sarebbe pertanto corretto, in quanto «tutti i rapporti proseguono in capo alle due società compartecipanti (comunisti) e cioè soggetti non idonei all’esercizio di attività commerciale», con conseguente esclusione di ogni ipotesi di insolvenza.
La Corte di Cassazione, ponendosi in continuità col proprio orientamento [2], ha rigettato il ricorso affermando che, in forza di valide argomentazioni che passeremo in rassegna, l’intervenuta trasformazione non sia idonea ad impedire la fallibilità dell’ente originario.
L’impegno profuso dai Supremi Giudici con l’ampia motivazione non è tuttavia stato limitato al solo profilo della fallibilità – o meno – dell’ente originario, avendo altresì colto l’occasione per ripercorrere i tratti salienti degli istituti coinvolti nella fattispecie de qua (in particolare la trasformazione e la conseguente modifica del regime patrimoniale) ai quali saranno dedicate le considerazioni che seguono.
2. La trasformazione in generale e la trasformazione in comunione d’azienda in particolare
Anzitutto, la decisione in commento si sofferma sugli aspetti generali della trasformazione, che si presenta quale fenomeno di carattere non unitario cui sono riconducibili fattispecie tra loro alquanto diverse.
Tradizionalmente [3] si suole distinguere le ipotesi di trasformazione omogenea (data dai casi di trasformazione da un tipo di società lucrativa ad un altro) ed eterogenea (quando una società lucrativa assume una forma organizzativa diversa).
Sotto altro profilo si distingue, inoltre, tra trasformazione progressiva e regressiva a seconda che il passaggio avvenga da una società di [continua..]