Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L´accertamento del credito per t.f.r. nel concordato preventivo (di Luca Finocchiaro, Avvocato, Partner presso RP Legal & Tax, Associazione Professionale Carla Ascolani, Avvocato, Associate presso RP Legal & Tax, Associazione Professionale)


Il presente contributo mira a fornire una completa disamina del trattamento riservato in ambito concordatario al credito per t.f.r. del lavoratore, argomento che è stato oggetto di una rilevante evoluzione giurisprudenziale nel corso degli anni.

The verification of the end-of-service payment (t.f.r.) during the composition proceedings

The paper examines the treatment reserved to the end-of-service payment (t.f.r.) during the composition proceedings. This topic has been object of a considerable development in the case law during the years.

Keywords: composition proceedings – end-of-service payment – worker – preferential payment.

1. Premessa Si ritiene innanzitutto opportuno richiamare il criterio di accertamento dell’an­teriorità dei debiti nella procedura di concordato preventivo; ciò per poi soffermarsi ad esaminare le difficoltà a cui va incontro tale accertamento nel­l’ipotesi in cui oggetto d’indagine sia l’indennità di Trattamento di Fine Rapporto di cui all’art. 2120 c.c., maturata dal dipendente il cui rapporto di lavoro sia cessato in pendenza della procedura concordataria. 1.1. Il divieto di pagamento di debiti anteriori nel concordato preventivo Come è noto, dopo l’ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte [1], il divieto di procedere ad una soddisfazione anticipata dei debiti sorti prima dell’apertura della procedura di concordato (i debiti anteriori) – divieto che trova per l’appunto la propria ragion d’essere nella necessità di garantire la parità di trattamento dei creditori concorsuali – si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato e, segnatamente, dal combinato disposto degli artt. 167 [2], 168 e 184 [3] l. f.: difatti, “L’art. 167 con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione comporta che il patrimonio dell’imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un’ocu­lata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. L’art. 168 nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. L’art. 184 ancora nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema” (così, Cass., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578) [4]. Invero la giurisprudenza ha con il tempo rivisto l’approccio adottato nel­l’applicazione del suddetto divieto di pagamento di debiti anteriori [5] in favore di uno più elastico; e ciò anche nel solco della deroga al principio della par condicio creditorum rappresentata dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 182-quinquies l. f. (come da ultimo modificato dal d.l. n. 118/2021 del 24 agosto 2021) [6]. Giova rilevare che detto orientamento è del tutto coerente con le rilevanti innovazioni [continua..]

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