Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La predisposizione degli assetti adeguati nelle società di persone (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino)


Il Codice della crisi ha riformulato l’art. 2257 c.c. relativo alla disciplina degli amministratori di società di persone, imponendo la creazione di assetti adeguati come compito esclusivo degli amministratori. L’articolo si occupa in particolare dei profili concernenti la competenza.

The setting up of adequate organisational arrangements in partnerships

The Code of the crisis has modified article 2257 of the civil code (about partnership managers), by establishing the creation of adequate organisational arrangements as managers’ exclusive task. In particular, the article deals with some aspects related to this attribution.

Keywords: geographical signs – quality – collective marks – certification marks – made in.

1. L’art. 2257 c.c. L’art. 2257 c.c., nel suo primo comma, disponeva che, salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Il Codice della crisi ha inserito prima di tale regola un ulteriore segmento del primo comma, che recita: la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attua­zione dell’oggetto sociale. Come si può constatare, il legislatore non si limitava a richiamare espressamente il contenuto del secondo comma dell’art. 2086 c.c. e quindi gli obblighi risultanti da esso, ma, modificando profondamente gli assetti di governance delle società di persone, stabiliva che l’intera gestione della società fosse di competenza degli amministratori, escludendo pertanto l’ammissibilità di una differente attribuzione a favore dei soci. Il decreto correttivo al Codice della crisi ha riscritto la norma stabilendo che l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Pertanto, l’attribuzione di una competenza esclusiva a favore degli amministratori è ricondotta non più all’intera gestione, ma a quel settore che concerne la predisposizione degli assetti adeguati [1]. È appena il caso di sottolineare che l’ampiezza della formula utilizzata nel secondo comma dell’art. 2086 c.c. (imprenditore in forma societaria) è idonea a ricomprendere tutti i tipi di società di persone, abbiano oggetto agricolo o commerciale, siano o meno iscritte nel registro delle imprese, siano state costituite in modo espresso o tacito, siano formate da persone fisiche o da persone fisiche e giuridiche o da tutte persone giuridiche. 2. La ripartizione di competenze gestorie tra amministratori e soci Tenuto conto dell’elasticità della disciplina delle società di persone, si ritiene che la ripartizione di competenze tra soci e amministratori possa essere derogata. È possibile perciò che l’atto costitutivo attribuisca ai soci le decisioni relative ad un settore della gestione o a determinate operazioni, o anche conferisca ad essi la facoltà di autorizzare (o di vietare) determinati atti. In tal caso, a mio avviso, i soci “gestori” non sono equiparabili agli amministratori, nel senso che compete comunque a questi ultimi sia l’attività preparatoria delle scelte gestorie, sia la loro esecuzione. Si tratta sostanzialmente di estendere alle società di persone uno schema applicabile alla s.r.l. Anche in questo caso, i soci “gestori” sono responsabili, solidalmente con gli amministratori, per gli atti di mala gestio da essi compiuti, così come [continua..]

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