Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Strategie di mitigazione degli effetti giuridici delle perdite Covid (di Maria Di Sarli, Professoressa associata di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Torino)


L’articolo analizza criticamente le strategie messe in campo dal legislatore italiano allo scopo di mitigare le perdite subite dalle imprese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, esso si sofferma sulla deroga al diritto societario che ha temporaneamente sospeso gli effetti giuridici delle perdite per quel che riguarda gli obblighi di riduzione del capitale sociale e di scioglimento della società.

 

Strategies for mitigating the legal effects of Covid losses

The article critically analyses the strategies implemented by the Italian legislator
in order to mitigate the effects of the losses suffered by companies due to the covid-19 health emergency. In particular, it analyses the company law exemption to the obligations of share capital reduction and dissolution of the company as a consequence of losses.

Keywords: Losses – Derogation – Reduction of share capital – Dissolution of the Company.

1. La scelta del “campo di azione”: diritto societario vs principi contabili Al momento dello scoppio della pandemia, per quanto fosse a tutti largamente incerta la sua durata, nessuno dubitava del fatto che essa purtroppo avrebbe avuto gravi conseguenze a livello globale sul piano economico e sociale. Limitatamente alle ripercussioni sulle imprese, il fatto che queste avrebbero subito perdite significative a causa del blocco delle attività produttive era più che un cattivo presagio sicché, da subito, già nella fase più drammatica dell’emergenza sanitaria, vennero avanzate proposte circa le “strategie” da mettere in campo per contrastarne gli effetti. Essenzialmente, i possibili campi di azione erano due: si poteva agire sui principi contabili, introducendo deroghe agli ordinari criteri, affinché dal bilancio emergessero complessivamente minori perdite [1] oppure si poteva fare leva sulle norme di diritto societario, disattivando gli effetti giuridici che il nostro ordinamento fa discendere dal conseguimento di perdite “gravi” [2]. In prima battuta, il nostro legislatore, scelse di fare leva sul diritto societario e così nell’aprile 2020, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. decreto Liquidità) introdusse all’art. 6 recante “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale” differendo gli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite eventualmente emersi nel periodo emergenziale nonché quello di scioglimento della società per erosione del minimo legale. Con il medesimo provvedimento, limitatamente alle regole di formazione del bilancio, invece, come si ricorderà, venne introdotta una deroga circa la modalità di scrutinio del presupposto del going concern. In estrema sintesi, in luogo di un approccio prospettico venne consentito di seguirne uno retrospettivo (art. 7) [3]. Siffatta deroga però era suscettibile di operare solamente a monte del processo di redazione del bilancio ossia quale criterio discretivo fra due alternativi corpi di principi: quelli di funzionamento e quelli di liquidazione [4]. Pertanto, accertata l’esistenza del presupposto della continuità, seppur, come riferito, con un diverso approccio, restava confermato che i criteri di valutazione dovessero essere applicati secondo le ordinarie modalità e nel pieno rispetto dei postulati generali di cui all’art. 2423 bis, c.c. [5]. Tuttavia, già con riferimento a questa misura, era emerso come una strategia che facesse leva sui principi contabili presentasse delle criticità: nel nostro ordinamento, infatti, agire sulle norme che regolano la redazione del bilancio di esercizio è suscettibile di dare origine ad una disparità di trattamento fra soggetti OIC adopter e IAS/IFRS adopter, in quanto [continua..]

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