La progressiva espansione dell’ambito di operatività della disciplina sul c.d. golden power pone un problema di coerenza delle norme sia con i principi generali dell’ordinamento italiano, sia con quelli del diritto dell’Unione Europea: il principio di certezza del diritto, oltre ai principi di diritto societario, e i principi di libera circolazione dei capitali, di libera prestazione dei servizi, di libertà di stabilimento e di proporzionalità. Il presente lavoro analizza il tema del golden power in chiave critica, muovendo da una sintetica indagine storico-comparatistica non senza soffermarsi sui tratti più rilevanti dell’evoluzione normativa nel sistema italiano. Alla luce di tale analisi, si pone l’accento su alcune criticità, auspicando una delimitazione più rigorosa della disciplina, la quale presenta contorni ancora non sufficientemente definiti.
Parole chiave: golden power – libertà di stabilimento – circolazione dei capitali – controllo statale – investimenti esteri – concorrenza.
On the so-called Golden Power The gradual extension of the scope of application of the legal framework of the so-called golden power raises a problem of consistency of such rules with both the general principles of the Italian legal system and those of European Union law: the principle of legal certainty, in addition to the principles of company law, as well as the principles of free movement of capital, freedom to provide services, freedom of establishment and proportionality. This paper critically analyses this set of rules, starting from a brief historical-comparative survey, not without dwelling on the most relevant features of the regulatory evolution in the Italian system. In the light of this analysis, the focus is then placed on certain critical issues of the current legislation, calling for a strict revision of its boundaries, which are still insufficiently clear.
Keywords: golden power – freedom of establishment – capital circulation – state control – foreign investment – competition.
1. Premessa
Il progresso tecnologico da sempre pone il legislatore e l’interprete di fronte a nuovi problemi, i quali necessitano di una risposta normativa adeguata in ragione degli interessi che si assumono dover essere prevalenti in un dato momento storico [1]. In una visione dinamica dell’ordinamento, imposta dalla storicità del diritto, nulla esclude che possano esservi ulteriori sviluppi, applicazioni ed esigenze, essendo la «creazione (…) continua», alla luce dello «sforzo del singolo di creare un ordine conforme alla propria coscienza» [2]. La risposta di numerosi sistemi giuridici, all’indomani sia della pandemia da Covid-19 [3] sia della crisi ucraina, è stata di carattere sostanzialmente protezionista, anche mediante il potenziamento del golden power nei “nuovi” settori post pandemia (5G, reti, tecnologie): golden power che, del resto, già in precedenza veniva concepito come risposta alla globalizzazione [4], perseguendo interessi di tutela dell’interesse nazionale al fine di impedire «minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale» e di “situazione di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico” (artt. 1 e 2, d.l. n. 21/2012).
A fronte dell’emergenza sanitaria [5] si è verificata quella che è stata definita una «cesura epocale» con riferimento alla disciplina in questione [6]. Il conflitto ucraino ha ulteriormente inciso sul quadro generale, inducendo – come si vedrà – ulteriori interventi normativi.
La presente indagine si concentra sull’esame di alcuni profili del golden power: tema, che (per la sua portata e i suoi risvolti) ha notevole risonanza non solo nella letteratura specialistica. Esso verrà affrontato in una duplice prospettiva. Per un verso, in ragione del carattere strategico degli interessi coinvolti, appare naturale un intervento dello Stato in settori “sensibili”; per l’altro, resta, tuttavia, fermo che detto intervento debba essere conforme ai principi generali dell’ordinamento non solo nazionale ma anche europeo. Ne consegue che è necessario chiedersi se, ed entro che limiti, i poteri di controllo e di ingerenza riconosciuti allo Stato, così come modulati sul piano normativo nell’ordinamento italiano, siano coerenti con i principi tanto costituzionali quanto del diritto societario e dei mercati finanziari, al fine di svolgere qualche considerazione sul piano delle scelte di politica legislativa. Detta compatibilità va verificata – si è detto – alla luce del sistema non solo interno, ma anche (e soprattutto) europeo (§§ 4 e 5).
Per quanto concerne l’ordinamento interno, i principi, uno di rango costituzionale, l’altro che vi si collega, o comunque [continua..]