L’acquisto di azioni proprie, comportando una riduzione del patrimonio sociale in conseguenza di restituzione da parte dello stesso ai soci, è soggetto a particolari cautele: le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l’iscrizione al passivo di una specifica voce, con segno negativo.
L’annullamento di azioni proprie è obbligatorio per le società chiuse se è stato superato il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; per le società aperte (che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) se è stato superato il limite del 20% del capitale sociale. In ogni caso la società può procedere all’annullamento volontario delle azioni proprie.
Own shares: buyback, financial statements recording, cancellation The purchase of own shares, resulting in a reduction of the share capital as a consequence of its return to the shareholders, is subject to particular precautions: the sums used in the purchase cannot exceed the amount of the distributable profits and the available reserves as evidenced in the last financial statement.
The own shares are presented in the financial statements as a direct reduction of net assets, by recording a specific item under the liabilities, with a negative sign.
The cancellation of the own shares is mandatory for private companies if the limit of distributable profits and available reserves resulting from the last duly approved financial statements has been exceeded; for public companies (which make use of the risk capital market) if the limit of 20% of the share capital has been exceeded.
In any case, the company may also proceed with the voluntary cancellation of its own share.
Keywords: own shares – own shares negative reserve – mandatory – cancellation – voluntary – cancellation.
1. L’acquisto delle proprie azioni
L’acquisto di azioni proprie (ovvero il c.d. Buyback, riacquisto di azioni proprie da parte della stessa società che le ha emesse) costituisce una forma di investimento delle eccedenze patrimoniali disponibili della società, che dispone di una buona liquidità in portafoglio, e, se la società è quotata in borsa, un mezzo per stabilizzare le quotazioni e contrastare una scalata [1], con la conseguenza che la s.p.a. diviene socia di sé stessa, con riduzione del suo patrimonio netto (infra § 2). L’operazione è considerata una modalità di distribuzione degli utili alternativa al dividendo; al momento del riacquisto, infatti, la società distribuisce profitti (forse, più correttamente, aliquote del patrimonio sociale) agli azionisti che cedono le azioni [2]. Le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili [3] risultanti dall’ultimo bilancio [4] (art. 2357 c.c.), cioè di somme liberamente distribuibili ai soci, ivi comprese le riserve derivanti da versamenti in conto capitale a condizione che la loro destinazione sia modificata d’accordo con i soci che li hanno effettuati. Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute da società controllate (art. 2357, comma 3, c.c.) [5].
L’operazione comporta una riduzione del patrimonio sociale in conseguenza di restituzione di parte dello stesso ai soci cedenti le azioni, con possibilità di elusione dell’obbligo di conferimento ed annacquamento del capitale sociale [6].
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate (art. 2357, comma 1, c.c.). L’acquisto, che, essendo atto di gestione, sarebbe di competenza esclusiva dell’organo amministrativo [7], deve, invece, essere autorizzato dall’assemblea [8], che statuisce le modalità di acquisto, indicando in particolare: il numero massimo di azioni da acquistare; la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata; il corrispettivo minimo e massimo dell’acquisto (art. 2357, comma 2, c.c.). Regole queste applicabili anche quando la società procede all’acquisto di azioni proprie per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2357, comma 5, c.c.), e per gli acquisti da parte di società controllata di azioni della società controllante [9] (art. 2359 bis, c.c.); ma, in generale, non applicabili all’acquisto: (i) finalizzato all’annullamento e alla riduzione di capitale; (ii) a titolo gratuito; (iii) per successione universale, fusione, scissione; (iv) in [continua..]