Lo scritto pone in rilievo i presupposti teorici e le implicazioni sistematiche derivanti dall’istituzione della piattaforma telematica nazionale e, in particolare, dalla messa a disposizione di qualsivoglia imprenditore di un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e di una lista di controllo particolareggiata con indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento.
Check-list and Practical Test of Resilience: Theoretical prerequisites and systematic implications The paper highlights the theoretical prerequisites and systematic implications arising from the establishment of the national telematics platform and, in particular, from the provision to all entrepreneurs of a practical test for verifying the reasonable prosecution of rehabilitation and a detailed checklist with operational guidance for drafting restructuring plans.
Keywords: Check-list; Restructuring Practical test; Accounting.
1. Premessa
Nelle conclusioni di un saggio pubblicato sul fasc. 9/2021 di questa Rivista [1] volto a porre in rilievo alcune aporie tra Codice civile e (la prima versione del) Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (breviter, c.c.i.i.), si era formulato l’auspicio di un’anticipazione, su base volontaria, di un intervento del Legislatore per esplicitare ciò che:
i) è sottinteso (agli artt. 3 c.c.i.i. e 2086 c.c.): il brocardo «non c’è futuro senza memoria» vale anche per l’attività imprenditoriale che, svolgendosi e distendendosi nel tempo, «non può perdere il passato se non perdendo insieme se stessa»[2];
ii) poteva già ricavarsi in via interpretativa dal d.lgs. n. 14/2019 corretto dal d.lgs. n. 147/2020, ossia: l’inadeguatezza di assetti/misure contabili che prevedano bilanci semplificati, senza nota integrativa o senza rendiconto finanziario[3]; la necessità di predisporre budget di cassa o di tesoreria giacché senza detti documenti il passaggio ad un’ottica forward-looking resterebbe una mera aspirazione; l’opportunità di prevedere sanzioni indirette[4] o veri danni punitivi [5] qualora le scritture contabili siano incomplete o comunque risultino inattendibili;
iii) (allora) era solo preconizzabile: una profilatura algoritmica della solvibilità dell’imprenditore.
Quello che sembrava irrealizzabile, oggi, a distanza di un anno, è in larga misura una realtà codificata dal d.lgs. n. 14/2019 che, nella versione modificata dal recente d.lgs. n. 83/2022 [6], ha rinsaldato il legame tra le materie dell’informazione, dei controlli e della crisi dell’impresa ribadendo l’importante ruolo del collegio sindacale (o dell’organo corrispondente nei sistemi alternativi di governance) per evitare che la crisi o pre-crisi degeneri in insolvenza (art. 25 octies c.i.i.i.) e, indirettamente, l’indispensabilità dell’informazione contabile e di un piano economico-finanziario e patrimoniale (arg. desunto dai commi aggiunti all’art. 3 c.c.i.i.) [7].
Procediamo con ordine.
2. Contabilità e strumenti di regolazione della crisi/insolvenza: una propedeuticità necessaria
Rispondendo all’interrogativo incorporato nel titolo del saggio dal quale si sono prese le mosse e riallacciandoci idealmente alle riflessioni contenute nel volume dello Scialoja-Branca dedicato al commento agli artt. 2214-2220 c.c. [8] verrebbe da dire che finalmente nel rapporto tra contabilità e strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (definiti dall’art. 2, lett. m bis, c.c.i.i.) molto è cambiato, in quanto la proficua utilizzazione dei secondi presuppone la tenuta di scritture (o strumenti) contabili e il passaggio dalla contabilità classica alla teoria del valore [9].
Lo si evince [continua..]