Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Prime riflessioni sulla nozione di vantaggi compensativi (di Giorgia Marra, Dottoressa di ricerca in Diritto e impresa presso l’Università Luiss Guido Carli, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi della Tuscia)


Le nuove norme sulla crisi del gruppo, contenute nel Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, richiamano il controverso istituto dei vantaggi compensativi. Nella prima parte, il lavoro ripercorre i profili principalmente dibattuti, avendo prevalentemente riguardo alla nozione dei vantaggi compensativi ex art. 2497 c.c. L’analisi è funzionale a valutare, nella seconda parte del contributo, la suscettibilità delle nuove norme a fornire spunti per la risoluzione dei quesiti qualificatori lasciati aperti dalla Riforma del diritto societario del 2003.

 

Early considerations on the notion of compensatory

The new rules on the group crisis, contained in the Italian Crisis and Insolvency Code, recall the controversial theory of group compensatory advantages. In the first part, the paper goes through the most debated profiles, having regard to the notion of the compensatory advantages pursuant to art. 2497 of the Italian Civil Code. The analysis then aims at assessing, in the second part, the susceptibility of the new rules to provide elements to solve the qualifying dilemma left open by the Italian Company Law Reform of 2003.

Keywords: compensatory advantages – Italian Crisis and Insolvency Code.

1. Premessa Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – c.c.i.i. – ha regolato per la prima volta in maniera organica la crisi del gruppo di imprese[1], richiamando, tra l’altro, il controverso tema dei vantaggi compensativi. La disciplina della crisi del gruppo, insieme a numerose altre norme del Codice, è stata inoltre oggetto di revisioni, per quanto di interesse, in forza del d.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 (di seguito anche solo decreto correttivo 2020), e, più di recente, del d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 (di seguito anche decreto correttivo 2022), di recepimento della direttiva UE/2019/1023 [2]. I vantaggi compensativi sono espressamente richiamati solo dall’art. 284 e dall’art. 285 c.c.i.i. ai fini del concordato e degli accordi di ristrutturazione, nonché delle opposizioni all’omologazione. L’intervento dell’interprete è dunque in primo luogo funzionale a comprendere il contenuto ed i limiti delle previsioni, individuando il perimetro dei vantaggi giuridicamente rilevanti. Utile ai fini dell’analisi è anche l’art. 290 c.c.i.i., sulle azioni di inefficacia tra imprese del gruppo, che fa genericamente salvo il disposto dell’art. 2497 ma rispetto al quale i vantaggi compensativi trovano spazio nella Relazione illustrativa. Le nuove norme forniscono inoltre nuovi spunti per la soluzione dei quesiti lasciati aperti dalla Riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003) [3]. Il problema emerge in particolare con riguardo all’art. 2497 c.c. sulla responsabilità da direzione e coordinamento, nonché all’art. 2634 c.c. [4], dove i vantaggi costituiscono una scriminante rispetto al reato di infedeltà patrimoniale. Il primario riferimento nel diritto civile è dunque l’art. 2497 c.c. [5], che prevede e regola due distinte azioni di responsabilità verso il soggetto eterodirigente da parte, rispettivamente, dei soci e dei creditori della società eterodiretta [6]. L’ultima parte del primo comma, escludendo la responsabilità “quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”, recepisce la teoria dei vantaggi compensativi, pur senza nominarli espressamente. La teoria mira a contemperare l’unitarietà economica di progetto imprenditoriale, teso al perseguimento di un interesse di gruppo, con la pluralità soggettiva delle società partecipanti [7], postulando che un atto, singolarmente pregiudizievole per l’entità eterodiretta, debba essere valutato alla luce dei vantaggi che alla stessa derivano dalla partecipazione al gruppo. Il principale interrogativo, ancora privo di univoca soluzione, attiene anche qui alla [continua..]

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