Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La supersocietà di fatto e il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un approdo problematico (di Fabio Signorelli, rofessore aggregato di Diritto commerciale e Diritto della crisi di impresa e dell’insol­venza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Avvocato in Milano.)


L’articolo ricostruisce il percorso giurisprudenziale che ha portato alla creazione della supersocietà di fatto, mettendone in luce contraddizioni e limiti che, tuttavia, non hanno impedito il suo recepimento legislativo nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, privilegiando la responsabilità patrimoniale rispetto a quella risarcitoria, tratto distintivo della disciplina relativa alla direzione e coordinamento di società.

 

The de facto supercompany and the code of business crisis and insolvency: a problematic landing

The article reconstructs the jurisprudential path that led to the creation of the de facto supercompany, highlighting contradictions and limits that, however, have not prevented its legislative adoption by the code of business crisis and insolvency, favoring the patrimonial liability over that-the compensatory, a distinctive feature of the discipline relating to the direction and coordination of companies.

Keywords: de facto company – de facto supercompany – bankruptcy in extension – resolution of the shareholders' meeting – powers of representation of the directors - management and coordination of companies.

1. Il nuovo dettato legislativo Il legislatore, licenziando il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d’ora in avanti: c.c.i.i.), in vigore, com’è noto, dal 15 luglio 2022 [1] e, in particolare, per quello che qui più interessa, l’art. 256, ha ritenuto di disattendere le critiche, spesso severe, di grandissima parte della dottrina [2] che si è fatta carico di far emergere e rendere palesi alcuni aspetti, per così dire, sensibili, di tale norma che sembra valorizzare un percorso argomentativo di natura prevalentemente giurisprudenziale, con molte similitudini, come è stato osservato [3], con il sistema di common law, tuttavia in affanno rispetto a un disegno sistematico e organico che avrebbe dovuto, invece, facilitare il dialogo tra normativa concorsuale e societaria. 1.1. Liquidazione giudiziale in ripercussione La rubrica dell’art. 256 c.c.i.i. si riferisce a “Società con soci a responsabilità illimitata”, immutata rispetto a quella dell’art. 147 l. fall., che tale è rimasta anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 131, comma 1, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha chiarito quali fossero le società e i soci destinatari di tale normativa. Il primo comma dell’art. 256 c.c.i.i. prevede che “La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, riproponendo, al di là delle necessarie modifiche lessicali, quanto già disposto dall’art. 147, comma 1, l. fall. Trova conferma, quindi, il c.d. “fallimento in ripercussione” ai soli soci illimitatamente responsabili di una delle società istituzionalmente con soci illimitatamente responsabili, in ossequio al criterio formale della spendita del nome. Il fallimento (automatico, ex lege) dei soci illimitatamente responsabili prescinde dalla loro insolvenza, ma deriva esclusivamente dalla (sola) loro qualità di soci. Ampio e complesso è stato il dibattito che ha riguardato l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, non potendo certamente passare sotto silenzio il fatto che venisse operata un’evidente forzatura del principio che vuole che il soggetto fallibile sia solo e soltanto l’imprenditore commerciale (art. 1 l. fall.). È infatti evidente che il soggetto imprenditore commerciale è solo ed unicamente la società e non i soci che sono tra loro legati da un contratto di società, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio