Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Solo il giudicato esterno e la decadenza dal potere di accertamento precludono l’autotutela sostitutiva – Con sentenza del 21 settembre 2022, n. 27706, la Corte di Cassazione ha statuito che solo la sussistenza di un giudicato esterno, formatosi in epoca precedente sull’atto successivamente annullato, ovvero la decadenza dal potere di accertamento precludono all’ente impositore l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva. Ove non ricorrano tali circostanze, l’Ufficio potrà sostituire l’atto annullato senza alcun limite, anche esercitando il proprio potere “in senso opposto alla precedente manifestazione del potere stesso”. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220921/snciv@s50@a2022@n27706@tS.clean.pdf. L’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza è impugnabile in Cassazione solo se ha contenuto decisorio – Con sentenza del 27 settembre 2022, n. 28059, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza di chiusura pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546/1992, non è impugnabile, salvo che essa abbia contenuto decisorio, modificativo della stessa sentenza d'ottemperanza. In tal caso, per la sua abnormità, l’ordinanza di chiusura è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220927/snciv@s50@a2022@n28059@tS.clean.pdf. Obbligo di motivazione in merito al c.d. “periculum in mora” per il sequestro preventivo – Con sentenza del 6 ottobre 2022, n. 37727, la Corte di Cassazione – richiamando l’ordinanza a sezioni unite del 26 novembre 2021, n. 36959 – ha statuito che, in materia di reati tributari, l’applicazione della misura del sequestro preventivo esige un’espressa motivazione non solo sul piano del sospetto (fumus) del reato, ma anche sul piano della sussistenza di un pericolo di sottrazione delle proprie disponibilità economiche da parte dell’indagato. Tale obbligo di motivazione risponde, in particolare, all’esigenza di tutela del diritto di proprietà, oltre che di rispetto della presunzione di non colpevolezza e dei criteri di proporzionalità delle misure cautelari. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20221006/snpen@s30@a2022@n37727@tS.clean.pdf. Il giudicato esterno sull’inerenza della spesa opera anche per gli anni successivi se rimangono [continua..]

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