Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il nuovo lavoro sportivo, tra agevolazioni contributive e tributarie, forme di collaborazione e valorizzazione del dilettantismo (di Carlo Gabutti, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palmi – Giannicola Paladino, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord)


Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di individuare i caratteri essenziali della recente riforma del lavoro sportivo, che trae origine dalla l. n. 86/2019, soffermandosi sulle peculiarità ed interpretandola in coerenza con le modifiche apportate all’ordinamento dello sport.

Parole chiave: lavoro – sport– previdenza – tributario.

The new sport employment between contributive and tax concessions, forms of collaboration and enhancement of amateurism

This paper aims to identify the fundamental features of the recent sport employment reform, which originates from the law 86/2019, dwelling on the peculiarities and interpreting it in line with the changes made to the sports legal system.

Keywords: job-sport– social security-fiscal.

1. La recente riforma dell’ordinamento sportivo: la l. n. 86/2019 La l. 8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto 2019, ha disciplinato una da tempo auspicata ed estesa riforma dell’ordinamento sportivo italiano. Ciò sia per i vari settori innovati, con il conseguente riassetto dell’in­tera materia, sia per gli interventi normativi che essa ha previsto e prevederà. Sin dalla rubrica della legge, infatti, “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché’ di semplificazione” è possibile evincere le modalità e l’oggetto della riforma. In virtù della delega conferita, dunque, il Governo è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della normativa, uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. Dall’analisi dei principi ispiratori della riforma si possono ben comprendere le sue finalità: razionalizzare e semplificare la materia, garantire maggiore autonomia alle singole federazioni sportive, favorire la parità di genere e l’azionariato popolare, arginare la piaga delle scommesse sportive. L’art. 5, poi, detta i criteri da seguire per quanto concerne il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Lo scopo è quello di garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Con espresso riferimento al rapporto di lavoro sportivo, i criteri direttivi individuati dal legislatore sono: il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico; l’individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza; tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività; valorizzazione della formazione [continua..]

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Fascicolo 11 - 2022