Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Portale on line e raccolta dei capitali di rischio


Il portale on-line, nell'ambito della disciplina del crowdfunding, consente un “dialogo” tra la società offerente e gli investitori: attraverso di esso vengono veicolate informazioni sull'offerente e sull'offerta, nonché sullo steso investitore e sul gestore. Tra di esse particolare rilievo assumono quelle relative al diritto di recesso e/o di co-vendita in caso di cambiamento del controllo dell’offerente.

1. Premessa Il Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, nella sua ultima versione di cui alla delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018, all’interno dell’art. 2, definisce il portale “la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti”. Il portale on line è certamente al centro di quel particolare canale di raccolta di capitali che è il crowdfunding [1]. Come è noto, la prima disciplina di tale innovativo strumento risale al 2012 e concerneva esclusivamente le start-up innovative; nel 2015 è stata estesa alle P.M.I. innovative; nel 2016 a tutte le P.M.I. Oggi possono avvalersi del crowdfunding le società start-up innovative, le P.M.I. innovative, le P.M.I., l’Organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in P.M.I., le società di capitali che investono prevalentemente in P.M.I. Le offerte attraverso tale canale possono avere per oggetto le azioni o le quote rappresentative del capitale delle società ora richiamate [2]. L’evoluzione tecnologica, ed in particolare internet hanno consentito la creazione di una modalità della raccolta di capitali, oggi ancora poco diffusa in Italia, ma che va rapidamente “espandendosi” e, per contro, assai utilizzata in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e la Cina. Il portale consente un “dialogo” tra la società offerente e gli investitori con l’“intervento” di un gestore e la vigilanza della Consob. Attraverso il portale ad opera del gestore vengono veicolate informazioni sull’offerente e sull’offerta, nonché sullo stesso investitore. Mi pare di interesse, analizzando la disciplina del T.U.F. (così come modificato da ultimo dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129) e soprattutto del Regolamento Consob, cercare di individuare il contenuto di tali informazioni, per poi concentrare l’attenzione su un profilo particolare, relativo al diritto di recesso e/o di covendita delle partecipazioni in caso di cambiamento del controllo nell’offerente. Seguendo una linea di evoluzione resa possibile e in qualche misura imposta dalle nuove tecnologie l’informazione diviene sempre più standardizzata ed impersonale e naturalmente ciò comporta una serie di interrogativi: in particolare, il problema dell’aggiornamento, della possibilità da parte dell’inve­stitore di acquisire ulteriori informazioni, del coordinamento tra più strumenti di informazione. 2. L’oggetto dell’informazione tramite il portale All’interno del titolo III del Regolamento Consob dedicato alle regole di condotta del gestore, gli artt. 14-16 disciplinano, rispettivamente, il contenuto delle [continua..]

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