Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le nuove forme di risanamento delle banche: a chi i vantaggi del bail-in? (di Giuseppe Antonio Policaro)


Il lavoro esamina in modo critico le regole inerenti la gestione delle crisi bancarie con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’applicazione della Direttiva europea BRRD.

Banks’ new forms of restoration: to whom the benefits of bail-in?

The present contribution critically examines the rules concerning the management of banking crises with particular reference to the effects deriving from the application of the BRRD European Directive.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Gli interventi dell’UE e il ridimensionamento del ruolo delle Banche Centrali: una prospettiva storica. – 3. I requisiti patrimoniali e gli indicatori prodromici il dissesto o il rischio di dissesto di una banca. – 4. Dal “dissesto” o “rischio di dissesto” alla risoluzione della banca: il bail-in. – 5. La (mancata) presenza della natura concorsuale nella procedura di risoluzione. – 6. Le mani della BCE sui risparmi dei correntisti? – 7. Alcune riflessioni conclusive. 1. Introduzione La salvaguardia della stabilità del settore finanziario e di quello bancario è posta a fondamento dell’adozione di numerosi interventi legislativi da parte dell’Unione Europea. Quest’ultima infatti, al fine di creare un contesto bancario unitario nello spazio comune europeo, ha provveduto ad armonizzarne le regole comuni concentrando i suoi interventi su tre pilastri: si tratta, come è noto, della vigilanza unica, del meccanismo europeo per la risoluzione delle crisi bancarie e, infine, del sistema comune per la garanzia dei depositi (que­st’ultimo, invero, ancora non attuato) [1]. Rispetto al pilastro relativo alla vigilanza unica è da sottolinearsi, in particolare, l’importanza del Regolamento n. 1024/2013/UE (c.d. Regolamento SSM), con il quale sono stati demandati alla BCE particolari compiti in ordine alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, nonché previsto, sempre riguardo a tale tematica, la suddivisione di funzioni tra autorità nazionali di supervisione (le Banche Centrali) e la stessa BCE. Sono compiti complessi e spesso non facilmente imputabili (quantomeno teoricamente) ad una sola autorità, sebbene, va sottolineato, il medesimo Regolamento provveda ad individuarli e definirli sia rispetto alle procedure autorizzative, sia riguardo alle funzioni di controllo (queste ultime suddivise in base alla ripartizione tra le c.d. banche significative – di competenza della BCE – e quelle non qualificate in tal modo) [2]. In ogni caso, la vigilanza sulle banche europee, siano esse significative o no, non può prescindere dal rispetto da parte degli enti vigilati di particolari requisiti patrimoniali, individuati dai c.d. accordi di Basilea. Come è noto, tali intese, di cui meglio si dirà nel proseguo, definiscono le regole in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche, declinate nel rispetto di requisiti prudenziali minimi di capitale, nonché nella qualità delle risorse patrimoniali e degli strumenti di mitigazione dei rischi che gli stessi enti creditizi devono appostare nei loro bilanci [3]. Ancora, tra le regole inerenti la salvaguardia del settore bancario, questa volta in termini più specifici, è da sottolinearsi la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio [continua..]

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