Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La ristrutturazione della grande impresa e gli aiuti di stato (di Marina Tavassi)


1. Gli aiuti di Stato, tipologia degli aiuti

Il tema della ristrutturazione delle imprese si pone come di grande attualità dopo la crisi del sistema economico degli ultimi anni, che ha determinato il frequente ricorso a operazioni di ristrutturazione e di recupero del debito delle società, con particolare riguardo a quello maturato nei confronti del sistema bancario e con le ricapitalizzazioni delle società debitrici mediante l’utilizzo di ingenti quantitativi di crediti delle banche utilizzate per tali ricapitalizzazioni. Quale contropartita le banche hanno richiesto di poter controllare le scelte gestionali delle società beneficiarie degli interventi di ristrutturazione mediante meccanismi diversi, che vanno dall’inserimento di propri uomini negli organi sociali, alla nomina di propri manager, “blindandone” il ruolo tramite regole che attribuiscano al loro volere un peso specifico determinante, ne assicurino l’immunità e ne impediscano la revoca eterodeterminata. Nella soluzione delle problematiche che ne conseguono un ruolo sempre più incisivo è stato affidato ai cosiddetti strumenti finanziari partecipativi (“Sfp”), di cui agli artt. 2346, ult. comma, e 2351 ult. comma, c.c.

Con diversa strategia, per procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito, soprattutto per le grandi imprese e per quelle che gestiscono attività in settori di rilevante interesse pubblico (ad esempio nello stesso settore bancario o in quello dei trasporti sono state studiate forme di sostegno alle imprese, che, da un lato ne evitassero il default, dall’altro operassero per il pieno recupero della produttività, mediante varie forme di possibili interventi di sostegno da parte dello Stato, spesso qualificabili come aiuti di Stato in senso tecnico e spesso sanzionati dalla normativa che prima la Comunità europea ed ora l’U­nione europea hanno voluto imporsi. Si pone, quindi, l’interrogativo di fornire l’esatta qualifica di tale fattispecie. Cosa s’intende per ‘aiuto di Stato’? Un ‘aiuto di Stato’, rilevante ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, consiste in una agevolazione concessa sotto qualsiasi forma, senza corrispettivo, da parte dello Stato o mediante risorse statali, a soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Le caratteristiche che una misura di ristrutturazione o sostegno deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE sono quattro e devono essere compresenti. Si deve ricercare l’origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali), la presenza di un vantaggio selettivo, l’incidenza sulla concorrenza e l’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Nell’ambito di tali caratteristiche, tuttavia, l’effettiva articolazione che dette forme di aiuto possono assumere è estremamente variegata ed ampia. A titolo di esempio si può trattare di conferimenti di capitale di rischio, di sostegni agli investimenti o ai costi di funzionamento, di prestiti a tasso agevolato. Ma anche di aiuti forniti in maniera indiretta tramite rinuncia o riduzione di introiti a qualunque titolo spettanti al soggetto erogatore (ad esempio, la rinuncia a una normale remunerazione del capitale investito in una società controllata) di garanzie (ad esempio fideiussioni) prestate a titolo meno oneroso di quanto normalmente richiesto da soggetti privati, di acquisti o vendite a condizioni non di mercato. Infine, si può trattare anche dei cosiddetti ‘aiuti di Stato impliciti’, quali le dichiarazioni rese da Autorità pubbliche (specie se governative), idonee a creare nei mercati aspettative positive nei confronti di una impresa, vale a dire, convincimenti, che non si sarebbero creati in assenza di queste dichiarazioni. Va osservato come il sistema europeo rappresenti un unicum nel prevedere una disciplina di divieto degli aiuti, avendo [continua..]

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