Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Agenzia delle entrate Effetti della trasformazione societaria sul calcolo del c.d. “holding period” – Con la Risposta all’interpello 1° marzo 2019, n. 70 l’Agenzia delle entrate si è espressa, per la prima volta, in merito agli effetti dell’operazione straordinaria di trasformazione sul calcolo del c.d. holding period, ai fini dell’applicazione del regime di participation exemption di cui all’art. 87 del d.p.r. n. 917/1986. Il caso vagliato dall’A­genzia riguardava una società oggetto di due trasformazioni: la prima “omogenea regressiva”, da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo; la seconda “omogenea progressiva”, da società in nome collettivo a responsabilità limitata. L’Agenzia delle entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la Circolare 4 agosto 2004, n. 36/E – con riguardo alle operazioni di conferimento, fusione e scissione –, ha affermato che le operazioni di trasformazione, soggette ad un regime di neutralità fiscale, non interrompono il periodo di possesso della partecipazione – ai fini del computo del requisito di cui all’art. 87, primo comma, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 – il quale deve essere computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando. Il documento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.   Attività di accertamento: utilizzo dell’eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti – Al fine di risolvere alcune problematiche operative emerse in merito alla possibilità di computare l’eccedenza di ACE in diminuzione dei maggiori imponibili definiti in sede di accertamento con adesione, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare 21 marzo 2019, n. 5, con la quale sono state chiarite le modalità di riconoscimento di tale eccedenza. In particolare, l’Agenzia delle entrate, dopo aver brevemente illustrato il quadro normativo di riferimento (cfr. art. 1 della L. 201/2011 il quale, lo si ricorda, è stato abrogato dall’art. 1, comma 1080, delle L. n. 145/2018 con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018), ha chiarito che: (i) il contribuente, nell’ambito del contraddittorio instaurato nel corso del procedimento di adesione, può richiedere il riconoscimento dell’eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili e l’Ufficio deve riscontrare l’effettiva spettanza dell’eccedenza; in presenza di perdite pregresse e di periodo, il contribuente può chiedere richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggiore imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo [continua..]

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