Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Note in tema di start-up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi...


La relazione illustra l’evoluzione della disciplina delle s.r.l. ed esamina in particolare le regole in tema di perdita del capitale sociale dettate con riferimento alle start-up innovative ponendole a confronto con quelle concernenti le procedure concorsuali alternative al fallimento.

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1. L’evoluzione “tumultuosa” della disciplina della s.r.l. Secondo un uso linguistico ricorrente, la s.r.l., quale disciplinata dal legislatore in sede di riforma, viene contrapposta al tipo anteriore con le formule “vecchia” e “nuova” s.r.l. Nel 2012, come è noto, sono state introdotte nuove forme di s.r.l., alcune più facilmente collocabili all’interno del tipo, altre con connotati tali da essere meno facilmente inquadrabili in quest’ultimo. S.r.l. semplificate, a capitale ridotto, start-up innovative sono state previste, disciplinate, modificate in un brevissimo arco di tempo. Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto sulle liberalizzazioni) ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito della disciplina codicistica della s.r.l., il 2463-bis, che regolava la società a responsabilità limitata semplificata. Tale disciplina risultava poi incisivamente modificata dalla legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27. Successivamente il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto crescita) ha previsto, nell’art. 44, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, senza alcun inserimento di tale disciplina nel contesto del codice civile. La norma è stata poi arricchita dalla legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134. Occorre aggiungere il Decreto del Ministro della Giustizia del 23 giugno 2012, n. 138, che ha delineato il contenuto standard dell’atto costitutivo della s.r.l. semplificata. Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel disciplinare le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, ne prevedeva i requisiti qualificandole come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa. Con particolare riferimento alla s.r.l. sono state introdotte, oltre che riduzioni degli oneri per l’avvio, deroghe al diritto societario (sia pure con una durata limitata nel tempo) [1]. “L’atto costitutivo della start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie” anche in deroga al principio di proporzionalità dei diritti rispetto alla partecipazione ed alla norma sui diritti particolari. Infatti “l’atto costitutivo della società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.”. E ancora: “le quote di partecipazione in start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata [continua..]

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