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Aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (o di sottoscrizione) dei soci
Massimo Fabiani (Professore Ordinario di Diritto della crisi e dell’insolvenza presso l’Università del Molise, Avvocato in Verona)
Giorgio Barbieri (Avvocato in Reggio Emilia)
Il presente scritto analizza, ammettendola, la possibilità che il debitore, costituito nella forma di società di capitali, presenti domanda di accesso al concordato preventivo fondata su operazioni di aumento (previa ricostituzione) del capitale sociale, con esclusione (o limitazione) del diritto di opzione (o di sottoscrizione) dei soci.
The paper analyzes, considering it viable, the possibility for the debtor, which is set up in the form of corporation or limited liability company, to legitimately file a petition to be admitted to a procedure of “concordato preventivo”, that contains a proposal to the creditors implying a share capital increase operation (including the reconstitution of the share capital which has been eroded by losses) with exclusion (or limitation) of the shareholders’ option (or subscription) rights.
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1. Definizione del tema oggetto di indagine
Il tema che qui si tratta è, in buona sostanza, quello della possibilità di estendere (o meno) alle proposte concordatarie formulate dallo stesso debitore costituito nella forma di una società di capitali [1] la disciplina [2] relativa alle operazioni sul capitale sociale (apparentemente) prevista per le sole proposte concorrenti “esterne”, ovvero quelle presentate da uno o più creditori che rappresentino la percentuale di crediti indicata nell’art. 163, comma 4, l. fall.
Le principali disposizioni su cui gravitano – quantomeno in modo immediato e diretto – le considerazioni che ci si accinge a svolgere, in una sequenza che pare logica, sono:
– l’art. 163, comma 5, secondo periodo, l. fall.;
– l’art. 160, comma 1, lett. a), l. fall.;
– l’art. 185 l. fall.
Il quadro normativo con cui occorre confrontarsi è tuttavia più complesso, essendo costituito non solo da ulteriori disposizioni contenute nella Legge Fallimentare (come, ad esempio, gli artt. 124, 152 e 180, comma 2), ma anche da norme dettate dal Codice Civile (artt. 2446, 2447, 2441, 2481, 2482-ter, 2482-quater, 2740). Molte di queste disposizioni sono state [continua..]