L’articolo si occupa delle novità legislative introdotte a livello europeo e a livello nazionale a tutela della continuità aziendale, dei diritti dei lavoratori e degli altri stakeholder, valorizzando il ruolo delle procedure di allerta che, tuttavia, rischiano di non assolvere pienamente al ruolo per il quale sono state concepite in assenza di un’adeguata cultura imprenditoriale. La decretazione d’urgenza varata per affrontare la pandemia da Covid-19 ha cercato di assicurare in ogni modo la continuità aziendale ricorrendo, tuttavia, a finzioni giuridiche che rischiano di disincentivare comportamenti virtuosi da parte degli imprenditori.
The protection of business continuity in European and Italian Laws and the anti-Covid-19 legislation The article deals with the European and Italian legislative innovations to protect business continuity, rights of workers and stakeholders, by enhancing the alert procedures which, nevertheless, run the risk to be unfit without a suitable entrepreneurial culture. Anti-Covid-19 emergency decrees have in any case tried to ensure business continuity to make the best use of legal fictions which however might discourage entrepreneurs’virtuous behaviors.
1. Premessa
Con la direttiva (UE) 2019/1023 (d’ora in avanti, per brevità: la Direttiva), pubblicata sulla G.U.U.E. n. L. 172 del 26 giugno 2019, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea non hanno inteso semplicemente armonizzare le procedure di ristrutturazione aziendale e di insolvenza, contribuendo al corretto funzionamento ed alla piena realizzazione del mercato unico ma, più incisivamente, hanno proposto nuovi modelli culturali e un deciso cambio di passo nel modo di fare impresa.
Il leitmotiv della Direttiva è rappresentato dal Considerando n. 22: “Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, in caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce”.
Come è stato efficacemente osservato [1], se, a livello europeo, il processo di armonizzazione del diritto societario era iniziato oltre cinquant’anni fa, solo recentemente il diritto fallimentare è stato oggetto di attenzione delle istituzioni europee, molto probabilmente a causa della pesantissima crisi finanziaria che dal 2007 ha scosso tutto il nostro continente. Fino ad allora, fatta eccezione per il Regolamento n. 1346/2000, rifuso nel Regolamento n. 848/2015, diretto a disciplinare i conflitti di giurisdizione, le procedure transfrontaliere e il riconoscimento delle sentenze in materia d’insolvenza, era stata pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza” [2], che, pur contenendo in nuce alcuni dei principi [3] successivamente riproposti nella Direttiva, era, di fatto, poco più che un impegno programmatico a bassa intensità, diversamente denominabile di soft law, con esiti ampiamente insoddisfacenti, così come espressamente riconosciuto, più tardi, dalla stessa Relazione alla Proposta di Direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva del 22 novembre 2016 [4].
Si rendeva, dunque, necessaria, un’accelerazione attraverso il più idoneo e cogente strumento della Direttiva e, senza la pretesa di conseguire una completa armonizzazione del diritto fallimentare, il legislatore dell’Unione ha inteso porre degli standard, indirizzi o norme minimali per realizzare un ambiente normativo comune per la [continua..]