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Profili interdisciplinari, attualità e prospettive dell'amministrazione giudiziaria di beni e aziende
Giuseppe Di Salvo, Presidente del Tribunale delle Imprese di Roma
Il contributo affronta il tema dell’adeguatezza degli assetti organizzativi nell’ambito della disciplina dell’art. 2409, ponendo in evidenza l’esigenza di una corretta applicazione della business judgment rule ad evitare invasioni di competenze nella sfera di discrezionalità degli amministratori.
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1. Premessa
Ai sensi dell’art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.
Alla stregua di tale disposizione, Il perimetro delle valutazioni demandate al Tribunale ed i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di «gravi irregolarità nella gestione» – a differenza della precedente formulazione dell’articolo 2409 c.c. che richiedeva il «fondato sospetto di gravi [continua..]