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Profili interdisciplinari, attualità e prospettive dell'amministrazione giudiziaria di beni e aziende

Giuseppe Di Salvo, Presidente del Tribunale delle Imprese di Roma

Il contributo affronta il tema dell’adeguatezza degli assetti organizzativi nell’am­bito della disciplina dell’art. 2409, ponendo in evidenza l’esigenza di una corretta ap­plicazione della business judgment rule ad evitare invasioni di competenze nella sfera di discrezionalità degli amministratori.

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Alla stregua di tale disposizione, Il perimetro delle valutazioni demandate al Tribunale ed i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l’esi­stenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di «gravi irregolarità nella gestione» – a differenza della precedente formulazione dell’articolo 2409 c.c. che richiedeva il «fondato sospetto di gravi [continua..]

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