Il presente scritto ripercorre brevemente, anche in chiave storica, la struttura e le finalità della riforma operata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, denominato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” e promulgato a seguito di delega al Governo ad opera della legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155. Dopo essersi soffermato sulla nozione tradizionale di fallimento, si passa ad analizzare i principi ispiratori della riforma, nonché la struttura del Codice della Crisi. Nella sua terza parte, viene in considerazione la nozione di insolvenza e quella di crisi, anche al fine di individuare quale sia la definizione di “crisi” che può ritenere oggi vigente, anche in considerazione del fatto che l’entrata in vigore del Codice della Crisi è stata posticipata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 al 1° settembre 2021 Da ultimo, si prendono in considerazione gli indicatori e gli indici della crisi.
The Crisis and Insolvency Code: structure and purpose of the Reform This paper briefly traces, also in a historical key, the structure and purposes of the reform implemented by Legislative Decree 12 January 2019, n. 14, called Crisis and Insolvency Code and promulgated following delegation to the Government by the delegation law of October 19, 2017, n. 155. After focusing on the traditional notion of bankruptcy, the paper analyzes the underlying principles of the reform, as well as the structure of the Crisis Code. In its third part, the notion of insolvency and that of crisis is considered, also in order to identify the definition of “crisis” considered in force today, also in consideration of the fact that the entry into force of the Crisis Code is was postponed by the dl April 8 2020, n. 23 to September 1 2021. At last, the paper takes into consideration the indicators and indices of the crisis.
Keywords: company crisis – insolvency – crisis indicators
1. L’abbandono della nozione tradizionale di fallimento
Con riferimento al “significato” di fallimento, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) “completa” le riforme operate dal legislatore a partire dal 2005, segnando un cambio epocale rispetto alla disciplina originaria contenuta nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Emblematico è, sul piano terminologico, l’abbandono da parte del legislatore del 2019 dell’impiego del termine “fallimento”, mentre sino ad oggi la relativa disciplina rappresentava il fulcro della materia: esemplificativo è che i corsi universitari della materia venivano comunemente denominati “diritto fallimentare”, proprio a testimonianza di come il fallimento fosse al centro della disciplina sulla crisi di impresa. La rilevanza, nell’impianto del 1942, del fallimento emerge anche sul piano del contenuto, dal momento che gran parte della Legge Fallimentare, ancora oggi vigente, considerato che l’entrata in vigore del Codice della Crisi – come è risaputo – è stata posticipata al 1° settembre 2021, è occupata dalla disciplina, appunto, del fallimento.
Il fallimento ha, ancora oggi, un’accezione negativa: nel linguaggio comune, l’espressione “fallimento” connota chi è tacciato di inconcludenza. Il dizionario Treccani definisce il fallimento come un “errore; [..] fare f., commettere errore; senza f., infallibilmente, con certezza di non errare, [..] [oppure come] mancanza, difetto di qualche cosa, [ovvero ancora come] esito negativo, disastroso, grave insuccesso”. Similmente, secondo la medesima fonte, il fallito è una “persona che nella vita non ha concluso nulla, non è riuscita in nessuna delle sue aspirazioni”. A partire dal 2005 si è, invece, assistito ad un graduale mutamento, almeno dal punto di vista legislativo: ad un passaggio dal fallimento come sanzione al fallimento come tendenziale occasione di ripartenza.
Nella tradizione storica il “fallimento” comportava per il debitore conseguenze molto gravi. Nell’antica Grecia era comminata una sanzione di totale o parziale limitazione dei diritti civili; anche il diritto romano arcaico contemplava punizioni esemplari per il debitore a cui veniva sottratto il godimento dei diritti civili. La necessità di una sanzione pubblica permane anche fino a tutto il XVIII secolo; per esempio, nell’età dei Comuni, al fallito veniva comminata una pena c.d. “d’infamia” ovvero l’umiliazione e l’esposizione al pubblico ludibrio. Emblematico è il fatto che il termine “bancarotta” derivi dall’uso medievale di rompere il banco al banchiere insolvente. In Inghilterra, l’Act [continua..]