Il tribunale di Trieste afferma che i crediti relativi ai compensi degli amministratori di nomina prefettizia, maturati nel corso della procedura fallimentare, non possono essere ammessi al passivo in prededuzione poiché, da un lato, non si è registrata alcuna strumentalità dell’attività da cui il credito è derivato con gli scopi della procedura, dall’altro, non sussiste alcuna “consecutio procedurarum” tra la straordinaria e temporanea gestione, destinata alla tutela dell’interesse pubblico della legalità nella lotta alle infiltrazioni di tipo mafioso, e la procedura concorsuale protesa, viceversa, a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza.
Bankruptcy of the company subjected to extraordinary and temporary management The Court of Trieste claims that the credit related to the remuneration of the directors appointed by the Prefect, acquired during the bankruptcy procedure, can not be treated as a preferential credit. Infact, on the one hand, the directorial activity is not related at all with the bankruptcy procedure; on the other hand, there is no “consecutio precedurarum” between the phase of extraordinary and temporary management, that seeks to protect the public interest against mafia infiltration, and the phase of the bankruptcy proceeding, that aims at solving the economic crisis of the enterprise.
Keywords: extraordinary and temporary management – renumeration of prefectural directors.
Il Tribunale di Trieste offre l’occasione per soffermarsi su di un tema, piuttosto recente nel panorama normativo, ovvero quello della straordinaria e temporanea gestione della società disposta dal Prefetto in base all’art. 32, l. n. 114/2014 [1], e, in particolare, il provvedimento affronta un profilo di tale istituto sul quale – a quanto consta – non si registrano precedenti editi.
Nel caso di specie, in data 29 dicembre 2017 il Prefetto di Trieste emetteva un’interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91, d.lgs. n. 159/2011, nei confronti di una società che svolgeva – in forza di una concessione demaniale – attività di movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi immessi in regime di deposito doganale su un comprensorio industriale, ritenendo «non possibile escludere il tentativo di infiltrazione e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata». Il successivo 10 gennaio 2018 la medesima Autorità disponeva con proprio provvedimento la straordinaria e temporanea gestione della stessa società ai sensi dell’art. 32, decimo comma, l. n. 114/2014, nominando tre amministratori straordinari e temporanei a cui venivano attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, limitatamente alle attività economiche legate all’esercizio della concessione demaniale. In data 26-29 gennaio 2018 il Tribunale di Trieste dichiarava il fallimento della società in questione, disponendo l’esercizio provvisorio dell’impresa. D’altro canto, la misura di straordinaria gestione veniva prorogata, per due volte, fino al 30 giugno 2019, quando il Prefetto comunicava il venir meno dei requisiti ex art. 32, decimo comma, l. n. 114/2014.
Intervenuto il fallimento i tre amministratori di nomina prefettizia depositavano domanda di insinuazione al passivo, quali crediti prededucibili, dei rispettivi emolumenti per l’attività prestata e per la maggior parte maturati dopo la sentenza di fallimento: nel ricorso viene sottolineato il carattere di «evidente utilità» della loro attività per la massa fallimentare che – secondo la ricostruzione dei ricorrenti – avrebbe permesso la salvaguardia del patrimonio aziendale, dell’avviamento e dell’azienda in sé, nell’interesse dei creditori e degli enti coinvolti. Su tale istanza il giudice delegato ha distinto tra il periodo decorrente dalla nomina prefettizia e la dichiarazione di fallimento e quello successivo sino alla data di cessazione dall’incarico: per il primo periodo ritenendo che il credito azionato avesse carattere concorsuale, attesa l’anteriorità del relativo titolo rispetto all’apertura della procedura, ne ha disposto l’ammissione a chirografo, viceversa, ha disatteso l’ammissione per i compensi maturati nel [continua..]