Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La natura del reddito della STP dipende dall´attività svolta in concreto (nota a Cass. n. 7407/2021) (di Pietro Paolo Tessitore, MDT graduating student presso Università Bocconi.)


La mancanza di una specifica disciplina fiscale volta ad individuare la natura del reddito prodotto dalle STP rende necessaria un’attività interpretativa della più generale normativa civilistica, secondo la quale “perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche una attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell’apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell’organizzazione, e ciò in quanto l’attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista individuale, connotata dal carattere della personalità”.

Con la sentenza in esame, dunque, la Corte di Cassazione ritiene di dover far discendere la natura del reddito prodotto dalla concreta configurazione della società e, in particolare, dalla presenza o meno di un autonomo profilo organizzativo, rispetto al lavoro professionale, a nulla rilevando la veste giuridica della società, valorizzata invece nel tempo dall’Agenzia delle Entrate con numerosi documenti di prassi.

Di conseguenza, la stessa Corte ha pertanto ritenuto applicabile la ritenuta d’acconto, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un’attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale.

The nature of the income produced by companies of professionals has to be assessed

The Italian tax system lacks of provisions regarding the nature of the income produced by companies of professionals.

Contrary to what is generally claimed by the Italian Revenue Agency in many rulings, according to the Italian Supreme Court the nature of such income shouldn’t be assessed in light of the legal nature of the company, but, rather, by assessing whether the professional activity is performed in an “organized” manner or whether it is mainly linked to the professionals acting within the company.

Keywords: Companies of professionals – business – company – professionals – self-employed – activity – withholding tax – entrepreneurial – organization.

1. Il caso Con la pronunzia Cass. 15 marzo 2021, n. 7407, la Suprema Corte ha ritenuto che il reddito prodotto dalle società commerciali tra professionisti (c.d. STP) possa essere qualificato come reddito da lavoro autonomo o come reddito di impresa a seconda delle caratteristiche della fattispecie in concreto. Tale sentenza è ragionevolmente destinata ad alimentare le incertezze su una questione nota da tempo, controversa ma che sembrava sopita alla luce dell’o­rientamento monolitico dell’Agenzia delle Entrate, qual è – appunto – quella della natura fiscale del reddito prodotto dalla “Società Tra Professionisti” costituite ai sensi della l. n. 183/2011 [1], da professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche in società con altri professionisti ordinistici. La pronuncia muove dalla constatazione dell’assenza di una specifica disciplina fiscale che attesti la natura del reddito della STP, da ciò la conseguenza che la sua individuazione debba avvenire mediante il ricorso alla generale normativa civilistica, privilegiando il presupposto oggettivo, che ha riguardo ai caratteri dell’attività svolta da tali società, in luogo di quello soggettivo, che invece è relativo alla natura del soggetto che produce il reddito. 2. È davvero una questione controversa? Invero, i concetti giuridici recepiti da norme sull’individuazione della categoria reddituale hanno una differente sfera di operatività rispetto a simili istituti del diritto comune. Vi è, infatti, una sensibile differenza di prospettiva della disciplina degli istituti giuridici in campo civilistico e in campo tributario. Mentre il codice civile si occupa prevalentemente dei rapporti tra soggetti di diritto, per cui nella disciplina dell’impresa pone l’accento sugli aspetti soggettivi dell’imprenditore e delle persone interessate all’attività esterna e interna dell’impresa, il diritto tributario, nella particolare forma dell’imposizione sul reddito, disciplina esclusivamente il prelievo fiscale su espressioni di capacità contributiva attribuibili ad una determinata fonte produttiva. Il diritto tributario mira quindi alla precisa definizione giuridica di fattispecie manifestanti attitudine contributiva, per cui tende a considerare oggettivamente la portata economica di attività lato sensu produttive di beni e servizi. In altri termini, il “diritto delle imprese e l’individuazione di uno statuto riservato all’imprenditore commerciale (…) si è consolidato e completato con il sopraggiungere di autorevoli fonti normative e di nuove tendenze espansive. Quanto al primo aspetto è sufficiente richiamare l’avvento della Costituzione e, tra gli altri, degli artt. 41 e 42 sulla libertà e sulla tutela [continua..]

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