Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


Indicazioni applicative e interpretative Giurisprudenza Eventi sfortunati e inettitudine produttiva sono idonei a giustificare la disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo – Con la sentenza del 24 agosto 2021, n. 23384, la Corte di Cassazione ha affermato che il “concentrarsi di eventi sfortunati” e l’“inettitudine produttiva dovuta a una mancanza di strategie imprenditoriali” costituiscono situazioni di oggettiva impossibilità alla produzione di ricavi idonee a giustificare, ex art. 30, co. 4-bis, L. n. 724/1994, la disapplicazione della disciplina riguardante le società di comodo. Invero, la Suprema Corte ha precisato che la nozione di “impossibilità” non va intesa in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, identificandosi in uno specifico fatto, indipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standard minimi. Alla luce di tale precisazione, dunque, la Corte ha ritenuto che tanto il “concentrarsi di eventi sfortunati” quanto l’“inettitudine economica” rappresentino fattori causali non riconducibili alla volontà dell’imprenditore, quanto, piuttosto, a cause ad esterne o all’incapacità dello stesso di raggiungere determinati risultati, seppur voluti. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210824/snciv@s50@a2021@n23384@tO.clean.pdf L’inerenza dei costi di sponsorizzazione non può essere ricondotta alla percezione di maggiori ricavi – Con la sentenza del 27 luglio 2021, n. 21452, la Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile negare la deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione sulla base dell’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione sarebbe contraria alla stessa nozione di inerenza, che, avendo natura esclusivamente qualitativa, non è basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere sostenuto alla percezione di ricavi. Invero, secondo la Corte, l’evoluzione delle tecniche pubblicitarie porta ad escludere che, nell’attuale mercato “globalizzato”, ai fini della sussistenza del requisito dell'inerenza delle spese di pubblicità o di sponsorizzazione, debba sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività, né una relazione tra il concetto di spesa e quello di impresa, assumendo rilevanza il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una correlazione con un’attività [continua..]

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