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Crisi d´impresa e risanamento aziendale: prime riflessioni
Paolo Montalenti, Ordinario f.r. di Diritto commerciale presso l’Università di Torino
L’a. analizza la disciplina della composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta con la l. 21 ottobre 2021, n. 147. Il nuovo istituto si colloca nel quadro della rinviata entrata in vigore del Codice della crisi. Presupposto sistematico è costituito dall’art. 2086 del codice civile che impone l’istituzione di assetti organizzativi adeguati anche in funzione di prevenzione della crisi, riconducibile – secondo l’a. – ai principi di corretta amministrazione e non al safe harbour della business judgment rule. La procedura, intessuta di numerose clausole generali, si estrinseca nella trattativa negoziale condotta da un esperto indipendente, nominato da una commissione tra un elenco di esperti predisposto dalle Camere di Commercio. La procedura può essere attivata soltanto dall’imprenditore in caso di probabilità di crisi o di insolvenza, con istanza completa di dati economico-finanziari e di un piano di risanamento. La trattativa può concludersi con diverse soluzioni per il risanamento dell’impresa oppure con il concordato di liquidazione semplificato.
L’a., delineati i tratti essenziali della nuova procedura, focalizza i principali problemi interpretativi generali che la nuova disciplina solleva.
Conclude con l’interrogativo – a cui risponderà la prassi – se la composizione negoziata della crisi possa divenire – come auspicato – la procedura concorsuale “elettiva” oppure tradursi riduttivamente, qualora sia attuata soltanto in caso d’insolvenza conclamata, in forma di liquidazione concordataria semplificata del patrimonio aziendale.
The author analyzes the regulatory framework governing the negotiated settlement of the business crisis introduced with the Law October 21, 2021, no. 147. The new instrument is introduced in the context of the postponed entry into force of the Crisis Code. A systematic assumption is constituted by Article 2086 of the Civil Code which requires the establishment of adequate organizational structures also in terms of crisis prevention, attributable, according to the author, to the principles of correct administration and not to the safe harbour of the business judgment rule. The procedure, affected by numerous general clauses, is expressed in the negotiation conducted by an independent expert, appointed by a commission from a list of experts prepared by the Chambers of Commerce. The procedure can only be initiated by the entrepreneur in the event of a probability of crisis or of complete insolvency and through a notice made by economic and financial data and a recovery plan. The negotiation can be concluded with different solutions for the restructuring of the company or with the simplified settlement agreement.
The author, having outlined the key features of the new procedure, focuses on the main general interpretative problems that the new discipline raises.
He concludes with the question, whose answer is going to be found in practice, whether the negotiated settlement of the crisis can become – as desired – the "elective" insolvency procedure or be reduced, if it is implemented only in the event of overt insolvency, in a simplified form of composition with creditors through liquidation of the corporate assets.
Keywords: negotiated composition of the business crisis – organizational structures – experts – equity or economic-financial imbalance – probability of the crisis – reasonable prosecution of the company’s recovery – negotiation – simplified liquidation agreement.
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