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09/02/2023Preclusa la definizione delle liti pendenti nanti la Corte di Cassazione laddove l’atto impositivo sia stato parzialmente annullato sulla base della proposta di mediazione dell’Ufficio
Con la Risposta ad istanza di interpello del 9 febbraio 2023, n. 210, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla nozione di “soccombenza” rilevante ai fini dell’art. 5, comma 2, L. n. 130/2022, ai sensi del quale le controversie tributarie pendenti nanti la Corte di Cassazione, per le quali “l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito” e che abbiano un valore non superiore a Euro 50.000, possono essere definite mediante versamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia. In particolare, è stato precisato che, laddove i giudici di merito abbiano ridotto la pretesa contenuta nell’atto impugnato sulla base di una proposta di mediazione (poi non andata a buon fine) avanzata dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima non può considerarsi soccombente, con conseguente impossibilità di definire, ai sensi dell’art. 5, L. n. 130/2022, il conseguente giudizio di legittimità.
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