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28/06/2018“Testa di legno” e bancarotta fraudolenta documentale
DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA -
Giurisprudenza
Secondo la Cassazione (Cass., sez. V, 17.5.2018, n. 21913) l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se é investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
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