Con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la fattispecie dei finanziamenti infragruppo si arricchisce di nuove regole che vanno ad affiancare l’originaria disciplina codicistica contenuta nell’art. 2497-quinquies c.c. Le novità interessano tanto l’ambito di applicazione del principio della postergazione, quanto il profilo dell’inefficacia dei rimborsi: il contributo propone una prima lettura del rinnovato quadro normativo.
Subordination principle and refunds’ ineffectiveness in the intra-group financing The new Italian code on enterprises crisis and insolvency (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) establishes new rules regarding intra-group financing, in addition to the ones already set out in Art. 2497-quinquies of the Italian Civil Code. The main innovations regard both the scope of the subordination principle and the topic of the refunds’ ineffectiveness: the paper aims at giving an initial interpretation of the renewed regulatory framework.
1. La cornice normativa
Con l’introduzione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d’ora in poi c.c.i.i.) il quadro normativo in tema di finanziamenti nei gruppi di società cambia, in parte, volto [1]: la relativa disciplina si deve ricostruire ora, necessariamente, attraverso la lettura integrata di norme collocate in sedi differenti.
In particolare, nel codice civile resta invariato l’art. 2497-quinquies che per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla capogruppo o da altri soggetti ad essa sottoposti rinvia all’art. 2467 c.c. [2]: sicché i diritti di credito derivanti da finanziamenti discendenti o orizzontali (c.d. down-stream e cross-stream) avvenuti in una situazione “anomala”, ai sensi del comma 2 dell’art. 2467 c.c. [3], restano assoggettati al principio della postergazione. La previsione codicistica va, oggi, letta insieme al comma 3 dell’art. 164 c.c.i.i. che dispone l’applicazione della regola dell’inefficacia dei rimborsi anche con riguardo ai finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
Su questo scenario si innesta una nuova disposizione inserita nel contesto della disciplina dei gruppi del codice della crisi sotto la rubrica «postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo», di cui occorre tenere conto [4]: si tratta dell’art. 292 c.c.i.i. ove si prevede, da un lato, che «i crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori», dall’altro, che «se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’art. 164».
Viene così sancita una regola di postergazione, per un verso, più ampia rispetto a quella sino ad oggi contemplata dal codice civile, giacché concerne tutti i finanziamenti – discendenti e ascendenti – infragruppo sorti in un certo periodo in ogni caso prossimo alla liquidazione giudiziale ma, nell’ipotesi di rimborso di tali crediti nell’anno anteriore alla domanda, si rinvia alla regola dettata per i soli finanziamenti anomali discendenti o orizzontali.
La norma [continua..]